Una tutela speciale vige per le dimissioni volontarie della lavoratrice in maternità allo scopo di evitare che la donna venga costretta a dimettersi e che quindi non si dimette volontariamente, ma perché costretta. Potrebbe, infatti, trattarsi, di un aut aut.
Delle dimissioni volontarie della lavoratrice presentate durante il periodo in cui vige divieto di licenziamento, durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, si occupa il Testo Unico nell’ambito della tutela a sostegno della maternità e della paternità, ovvero il Decreto legislativo n. 151 del 2001, all’art. 55 comma 4.
L’art. 87 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il Testo Unico in materia di tutela legale a sostegno della maternità e della paternità, pone il divieto a dimissioni e licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino a un anno d’età del bambino.