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La tutela del licenziamento delle lavoratrici madri

Il nostro ordinamento protegge la funzione familiare della donna e per questo motivo ha predisposto una serie di tutele dal licenziamento durante la maternità.

In effetti, a questo riguardo le disposizioni legislative sono diverse.

Possiamo, a questo riguardo, ricordare il decreto n. 198 del 2006 o il decreto n. 151 del 2001 che vietano l’inserimento di particolari clausole nel contratto di lavoro quali il nubilato o il licenziamento in prossimità di tali eventi.

Il legislatore prevede delle eccezioni per le giustificazioni tipiche ed espressamente richieste dalle norme con onere della prova a carico del datore di lavoro.

Per questa ragione il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice nell’inizio del  periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino.

La tutela del licenziamento dall’inizio e fino al compimento di un anno di età del bambino si applica anche al padre lavoratore che si astenga dal lavoro in assenza della madre.

Diverse disposizioni giurisprudenziali hanno espresso il parere che il licenziamento è nullo anche se l’imprenditore ignorava la gravidanza.

In effetti, la Corte di Cassazione ha stabilito il divieto assoluto di licenziare le donne in attesa di un bambino anche se il datore di lavoro , che ha comminato il licenziamento di una dipendente, non era al corrente del fatto che l’impiegata era in stato interessante .

Così, come ha stabilito la Corte Costituzionale, non solo l’interruzione del rapporto di lavoro è nullo ma , anche nel caso in cui la lavoratrice non abbia tempestivamente fatto richiesta di ripristino del rapporto di impiego , il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti alla gestante dal momento in cui l’interessata presenta la certificazione attestante lo stato di gravidanza .

La legge 1204 del ’71 pone il divieto di licenziamento in relazione allo stato oggettivo di gravidanza e puerperio ed è operante anche nel caso di inconsapevolezza del datore di lavoro.

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