Cancellazione liste di mobilità

 Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di esaminare in che modo sia possibile usufruire dell’iscrizione nelle liste di mobilità per l’ottenimento dell’indennità e favorire il reinserimento all’interno del mondo del lavoro. Cerchiamo oggi di concludere questo macro argomento parlando della cancellazione dalle liste di mobilità e della conseguente cessazione dell’indennità.

L’indennità di mobilità cessa infatti con decorrenza dalla data di cancellazione. Quest’ultima procedura viene attivata in una lunga serie di ipotesi: la più frequente è senza dubbio quella relativa alla fine del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità. Altra fattispecie discretamente frequente è quella dell’assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato (il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che però non supera il periodo di prova, viene reiscritto d’ufficio nelle liste di mobilità per un massimo di due volte).

Procedura di mobilità

 La procedura di mobilità è disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, che precisa come le aziende destinatarie della mobilità abbiano la facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura di mobilità, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l’iscrizione nelle liste di mobilità, strumento particolarmente utile per poter favorire la rioccupazione di alcune particolari categorie di lavoratori licenziati.

L’INPS, in proposito, ricorda come i licenziamenti debbano avvenire entro i 120 giorni dalla chiusura della procedura, salvo diversa indicazione. In merito alla procedura di mobilità, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 18/21 gennaio 1999) ha altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto a percepire le indennità di mobilità anche a quei lavoratori che – pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro – possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, “qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione delle attività aziendali”.