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Procedura di mobilità

 La procedura di mobilità è disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, che precisa come le aziende destinatarie della mobilità abbiano la facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura di mobilità, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l’iscrizione nelle liste di mobilità, strumento particolarmente utile per poter favorire la rioccupazione di alcune particolari categorie di lavoratori licenziati.

L’INPS, in proposito, ricorda come i licenziamenti debbano avvenire entro i 120 giorni dalla chiusura della procedura, salvo diversa indicazione. In merito alla procedura di mobilità, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 18/21 gennaio 1999) ha altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto a percepire le indennità di mobilità anche a quei lavoratori che – pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro – possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, “qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione delle attività aziendali”.

Possono quindi essere iscritti nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese, comprese quelle artigiane, o da cooperative di produzione di lavoro, anche con meno di 15 dipendenti. L’iscrizione non dà diritto all’indennità di mobilità (che è ben altra cosa), ma alla sola indennità di disoccupazione ordinaria.

ASSUNZIONE LISTE DI MOBILITA’ 2012

Per quanto concerne la durata dell’indennità di mobilità, ricordiamo come questa dipenda dall’età del lavoratore al momento del licenziamento e dalla zona geografica: per i lavoratori di età fino a 40 anni non compiuti, l’indennità è per 12 mesi (elevabili a 24 per aziende del Mezzogiorno); per lavoratori di età tra i 40 e i 50 anni, l’indennità è per 24 mesi (elevabili a 36); per i lavoratori oltre i 50 anni, l’indennità è 36 mesi (elevabili a 48).

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