La malattia e l’occupazione presso altro datore di lavoro

 La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire, qualora ce ne fosse ancora la necessità, l’incompatibilità tra lo stato di malattia ed l’occupazione presso altro datore di lavoro.

Infatti, la Cassazione, attraverso la sentenza n. 16375 dello scorso 26 settembre 2012, ha ribadito il principio, ossia è pienamente legittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante lo stato di malattia, presti la sua opera presso un altro datore di lavoro anche se per un solo giorno.

Licenziamento plurimo e collettivo, dalla Cassazione un chiarimento

 La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 13884 del 2 agosto 2012, recepisce il ricorso di un lavoratore che si riteneva danneggiato dal comportamento del proprio datore di lavoro, in effetti, il precedente grado di giudizio, il Tribunale riteneva legittimi il licenziamento intimato al dipendente sulla scorta della distinzione fra “licenziamento collettivo” che presuppone la realizzazione di una riduzione o trasformazione di attività, e “licenziamento plurimo” per giustificato motivo oggettivo che è riferito alla contingente soppressione di alcuni posti di lavoro, come nel caso di eliminazione di un reparto o settore produttivo.

Lavoratrici stagionali, divieto di licenziamento in maternità

 Le lavoratrici stagionali, non in astensione obbligatoria e licenziate perché l’azienda ha cessato l’attività, hanno il diritto a riprendere l’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle assunzioni fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il licenziamento imposto durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento della madre lavoratrice, se manca la richiesta di ripristino del rapporto, comporta il pagamento risarcitorio delle retribuzioni successive alla data di effettiva fine del rapporto di lavoro. Il rapporto non viene considerato interrotto, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.

Si precisa però che, secondo una sentenza del 2000 della Cassazione, al licenziamento della lavoratrice madre non si può applicare l’art. 6 della legge 604 del 1966, che impone l’impugnazione del licenziamento entro 60 giorni. Infatti, una sentenza della Cassazione del 2004 precisa che nel caso in cui sia stato imposto il licenziamento per giusta causa, l’impugnazione del licenziamento va effettuata entro 60 giorni, appunto secondo la norma del 1996 anche se la lavoratrice sostiene che sia stata violata la normativa che tutela la maternità.