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Cassazione, l’onere della prova per il datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13496 del 20 giugno 2011 della sezione Lavoro, ha confermato che è carico del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, provare la legittimità del licenziamento per giusta causa anche quando il lavoratore dipendente non ha impugnato entro i termini previsti e qualora si sia limitato a richiedere un risarcimento del danno.

Per la suprema Corte qualora il licenziamento è una diretta conseguenza di un danno spetta al datore di lavoro provarne la legittimità e, cioè, che non è in corso alcun inadempimento contrattuale, considerato che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutti gli obblighi che ne derivano secondo la legge (articolo 1374 del codice civile).

In effetti, per i giudici della Corte di Cassazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, avente titolo nel rapporto di lavoro in corso tra le parti,  al lavoratore sarebbe spettato allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, oltre a provare il danno ed il nesso causale, mentre il debitore convenuto era gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Per la Suprema Corte di Cassazione, essendo il fatto generatore del danno un licenziamento

spetta al datore di lavoro provare che esso era legittimo, e cioè che egli non è incorso in alcun inadempimento contrattuale, considerato che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutti gli obblighi che ne derivano secondo la legge (art. 1374 c.c.). La tesi per cui tale prova sarebbe eccezionalmente prevista dall’art. 5 della Legge n. 604 del 1966 in tema di impugnazione del licenziamento  confligge con la considerazione che essa è, a ben vedere, semplice specificazione del generale principio sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., per cui la parte che intende far valere la legittimità della risoluzione del contratto, anche alla luce delle norme di legge che la disciplinano e che rilevano in base al citato art. 1374 c.c., deve provare i fatti che ne sono a fondamento; è pertanto il datore di lavoro che resta onerato, anche nel caso qui in esame, della prova della legittimità del licenziamento.

1 commento su “Cassazione, l’onere della prova per il datore di lavoro”

  1. E come fa il lavoratore a difendersi? Secondo me non ha molte armi!!!! Il datore di lavoro può inventarsi un furto…..o scarsa produttività del lavoratore!! Questi come fa a dimostrare il contrario? Dovrebbe autoriprendersi con telecamera nascosta durante tutto l’orario di lavoro…e dovrebbe fare copia dei documenti di vendita e/o tenere una sua contabilità segreta del venduto o pratiche evase….ma lo stesso lavoratore potrebbe essere denunciato per questo….Allora che arma ha? Io ho un familiare in questa condizioni….il suo titolare CERCA di dimostrare,mentre è esattamente il contrario,la scarsa produttività,facendo il raffronto con i preventivi ed il venduto,che secondo un mio calcolo si aggira intorno al 25% dei preventivi fatti!!!!

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