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Dalla Cassazione il mancato reintegro del lavoratore licenziato

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 9965 dello scorso 18 giugno 2012, è intervenuta in merito ad licenziamento di un lavoratore, rappresentante sindacale. Infatti, il lavoratore, a seguito dell’impugnazione del  licenziamento riconosciuto illegittimo, non è stato riammesso  nel posto di  lavoro dal datore di lavoro, pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l’attività di rappresentante sindacale.

L’Inps, coinvolta in questo provvedimento attraverso la sua struttura territoriale, ha deciso di intervenire individuando una situazione di mancata effettiva reintegrazione , ha applicato, a carico del datore di lavoro quanto previsto dall’art.18  comma 10 della legge n.300/70.

Ricordiamo che l’articolo, nell’ipotesi  di  licenziamento  dei lavoratori di cui all’articolo 22 (appunto rappresentanti sindacali aziendali),  il  datore  di  lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo  comma  ovvero  all’ordinanza  di  cui  al  quarto  comma,  non impugnata  o  confermata  dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche,  per  ogni  giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

Nuova sentenza sul tempo tuta dalla Corte di Cassazione

In ultima battuta, la Corte di Cassazione che ha confermato le decisioni  di merito in favore del lavoratore.

L’illegittimità del licenziamento, sentenza dalla corte di Cassazione

Ricordiamo che per l’articolo 18, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è o l’invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

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