Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di esaminare in che modo sia possibile usufruire dell’iscrizione nelle liste di mobilità per l’ottenimento dell’indennità e favorire il reinserimento all’interno del mondo del lavoro. Cerchiamo oggi di concludere questo macro argomento parlando della cancellazione dalle liste di mobilità e della conseguente cessazione dell’indennità.
L’indennità di mobilità cessa infatti con decorrenza dalla data di cancellazione. Quest’ultima procedura viene attivata in una lunga serie di ipotesi: la più frequente è senza dubbio quella relativa alla fine del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità. Altra fattispecie discretamente frequente è quella dell’assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato (il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che però non supera il periodo di prova, viene reiscritto d’ufficio nelle liste di mobilità per un massimo di due volte).
La procedura di mobilità è disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, che precisa come le aziende destinatarie della mobilità abbiano la facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura di mobilità, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l’iscrizione nelle liste di mobilità, strumento particolarmente utile per poter favorire la rioccupazione di alcune particolari categorie di lavoratori licenziati.
Ieri abbiamo avuto modo di vedere in che modo sia possibile iscriversi alle liste di mobilità (in estrema sintesi, lo possono fare coloro che sono stati licenziati e appartenevano a imprese con oltre 15 dipendenti). Cerchiamo oggi di comprendere in che modo sfruttare questo strumento di reinserimento nel mondo del lavoro per poter rientrare nella sfera professionale, conseguendo dei vantaggi sicuramente utili per poter incentivare il ricorso a tale servizio.
In seguito all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia Romagna, il nostro Istituto previdenziale informa, con il messaggio n. 8802 del 22 maggio 2012, che a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l’Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate.