Cancellazione liste di mobilità

 Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di esaminare in che modo sia possibile usufruire dell’iscrizione nelle liste di mobilità per l’ottenimento dell’indennità e favorire il reinserimento all’interno del mondo del lavoro. Cerchiamo oggi di concludere questo macro argomento parlando della cancellazione dalle liste di mobilità e della conseguente cessazione dell’indennità.

L’indennità di mobilità cessa infatti con decorrenza dalla data di cancellazione. Quest’ultima procedura viene attivata in una lunga serie di ipotesi: la più frequente è senza dubbio quella relativa alla fine del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità. Altra fattispecie discretamente frequente è quella dell’assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato (il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che però non supera il periodo di prova, viene reiscritto d’ufficio nelle liste di mobilità per un massimo di due volte).

Procedura di mobilità

 La procedura di mobilità è disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, che precisa come le aziende destinatarie della mobilità abbiano la facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura di mobilità, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l’iscrizione nelle liste di mobilità, strumento particolarmente utile per poter favorire la rioccupazione di alcune particolari categorie di lavoratori licenziati.

L’INPS, in proposito, ricorda come i licenziamenti debbano avvenire entro i 120 giorni dalla chiusura della procedura, salvo diversa indicazione. In merito alla procedura di mobilità, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 18/21 gennaio 1999) ha altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto a percepire le indennità di mobilità anche a quei lavoratori che – pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro – possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, “qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione delle attività aziendali”.

Assunzione liste mobilità 2012

 Ieri abbiamo avuto modo di vedere in che modo sia possibile iscriversi alle liste di mobilità (in estrema sintesi, lo possono fare coloro che sono stati licenziati e appartenevano a imprese con oltre 15 dipendenti). Cerchiamo oggi di comprendere in che modo sfruttare questo strumento di reinserimento nel mondo del lavoro per poter rientrare nella sfera professionale, conseguendo dei vantaggi sicuramente utili per poter incentivare il ricorso a tale servizio.

Innanzitutto, sottolineiamo come, nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, anche con periodo di prova, del soggetto iscritto alle liste di mobilità, il datore di lavoro abbia diritto a non pagare per 18 mesi consecutivi i contributi relativi all’INPS, se non per quanto concerne l’importo fisso previsto per gli apprendisti. Al datore di lavoro verrà altresì rimborsato il 50% dell’eventuale indennità di mobilità che l’Istituto nazionale per la previdenza sociale avrebbe dovuto pagare mensilmente al proprio lavoratore.

Iscrizione liste mobilità 2012

 L’indennità di mobilità è uno strumento predisposto per favorire la rioccupazione di particolari categorie di lavoratori licenziati, consentendo loro di poter superare i momenti di difficoltà economica successivi ai licenziamenti. I lavoratori beneficiari di tale intervento dovranno appartenenre ad aziende dell’industria (con più di 15 dipendenti), del commercio (con più di 200 dipendenti), dell’artigianato dell’indotto, cooperative, e di attività di logistica (con più di 200 dipendenti).

Transitoriamente, è ammesso altresì l’intervento dell’indennità di mobilità anche per i lavoratori che rientrano nelle segueti categorie di azienda: commercio (tra 50 e 200 dipendenti), agenzie di viaggio e di turismo (più di 50 dipendenti), imprese di vigilanza (più di 15 dipendenti) attività di lgostica (tra 50 e 200 dipendenti).
Ma chi può beneficiare dell’indennità di mobilità, e come iscriversi nelle liste di mobilità? Innanzitutto, segnaliamo come possano beneficiare dell’intervento, i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato e aventi qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dalla propria azienda per motivazioni quali la cessazione di attività aziendale, ristrutturazione dell’azienda, trasformazione dell’attività aziendale, riduzione di personale, esaurimento della cassa integrazione straordinaria.

Dall’Inps comunicazioni sui pagamenti delle pensioni e prestazioni in Emilia Romagna per il sisma 2012

 In seguito all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia Romagna, il nostro Istituto previdenziale informa, con il messaggio n. 8802 del 22 maggio 2012, che a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l’Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate.

Liste di mobilità: i vantaggi per le aziende e per i lavoratori

Le cosiddette liste di mobilità rappresentano un’occasione importante per il lavoratore, ma anche per il datore di lavoro che può richiedere allo Stato alcuni benefici di ordine contributivo e normativo in fatto di legislazione sociale e di lavoro. Il lavoratore, al contrario, può essere ricollocato in un’altra azienda malgrado la sua età o il settore produttivo.

Esistono però alcune richieste specifiche che il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare; in effetti, è necessario, prima di procedere ad un’assunzione attingendo alle liste di mobilità,  essere in regola con gli obblighi contributivi e rispettare la normativa sul lavoro e gli accordi derivati dalla contrattazione collettiva, in tutti i livelli, debitamente sottoscritti così come confermato dall’articolo 1 della legge n. 296/2006.