La detassazione per il settore turismo

Ricordiamo che anche per il settore turismo vige l’accordo per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività; in effetti, la Federalberghi, la Fipe, la Fiavet, la Faita, la Confcommercio, la Federreti e le associazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL E UILTuCS, e anche in considerazione dei contenuti della circolare n. 3/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate che ha subordinato l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività alla creazione di un accordo collettivo, aziendale o territoriale, hanno stilato, un accordo territoriale tipo da utilizzare  per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività.

La tassazione agevolata per i lavoratori

 Ricordiamo che il  sistema di tassazione agevolato legato alla produttività è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 2 del decreto n. 93 del 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

In effetti, la disposizione aveva previsto, in via sperimentale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, e limitatamente ai lavoratori dipendenti che nel 2007 avessero percepito redditi da lavoro non superiori ad euro 30.000, l’introduzione di una imposta del 10 per cento, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di 3.000 euro, sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento e, infine, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

La disposizione è stata prorogata fino al 2011 con l’articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 – che ha esteso anche al 2011 gli interventi relativi alla detassazione.

Nuovo rinvio dei termini di pagamento delle imposte di produttività

In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, circolare n. 36/E dello scorso 28 luglio 2011, è stato deciso di posticipare dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati, il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale.

Ricordiamo che questa decisione dell’Agenzia delle Entrate è relativa al sostituto d’imposta che ha attuato, nei mesi di gennaio e febbraio, la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello precedenti alla decisione. In questo modo il sostituto di imposta dispone di più tempo per rimediare, senza applicazione di sanzioni, alla non corretta applicazione della imposta sostitutiva.

Novità per l’imposta sostitutiva della produttività aziendale

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 36/E dello scorso 28 luglio 2011, ha deciso di differire al 16 dicembre del 2011 il termine per la regolarizzazione della la tassazione delle somme relative ad incrementi di produttività erogate in assenza di contratto o accordo collettivo di 2° livello senza, per questo, applicare le relative sanzioni.

Ricordiamo che è possibile utilizzare l’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, chiariti in precedenza dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011. In effetti, in base alla circolare congiunta si considera non soggette a tassazione agevolata questi compensi erogati nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.

Detassazione sulla produttività, in arrivo le trattenute

Dalla mensilità di giugno sono in arrivo possibili trattenute sulla busta paga in merito alla detassazione sulla produttività indebitamente concessa ai propri dipendenti.

In effetti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 53, comma 1 del decreto 78/2010 e dell’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 ed a seguito della Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2011 è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2011, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate all’andamento economico, agli utili e al miglioramento della competitività aziendale, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro, e subordinato alla sottoscrizione di un accordo collettivo territoriale o aziendale.

Accordo sulla detassazione sul salario di produttività

Le rappresentante sindacali – CGIL, CISL e UIL – hanno sottoscritto un testo base con Confindustria che mira a recepire la circolare n. 3 del del ministero del Lavoro e dell’agenzia delle Entrate che vincola la concessione dell’aliquota fiscale agevolata alle sole quote di reddito legate ad aumenti di produttività, a condizione che siano oggetto di un accordo sindacale di secondo livello in ambito di contratto aziendale o territoriale.

Grazie a questo accordo, ma in realtà è uno schema di accordo quadro, le aziende e le organizzazioni dei lavoratori potranno utilizzarlo come riferimento, come linea guida, per le singole intese sottoscritte a livello provinciale o territoriale.

Ricordiamo che le leggi di riferimento sono due, ovvero legge n.122/2010 (dl 78/10) art. 53 (proroga la detassazione al 2011, ma non definisce la misura) e la legge n.220/10 art.1 comma 47 (permette l’attuazione della legge 122/10) mentre l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, in ordine di tempo, è la circolare 3/E del 14 febbraio 2011 che interviene per chiarire applicabilita delle due norme e requisiti relativi all’anno 2011.

Edili: detassazione premi produttività

 L’ANCE ( Associazione nazionale costruttori edili) in data 25 marzo 2011 ha siglato l’accordo quadro che recepisce le precedenti comunicazioni dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro (circolare congiunta n. 3/E del 14 febbraio 2011) in merito alla detassazione dei premi di produttività.

In particolare, con tale accordo quadro, le parti, sia rappresentative delle associazioni datoriali che di quelle dei lavoratori, rendono noto che i contratti collettivi territoriali recepiscono quanto già detto dai rispettivi contratti collettivi di settore in materia di voci della retribuzione che potranno essere oggetto, nel 2011 di agevolazioni fiscali del 10%.

Confindustria Modena: accordo per la tassazione ridotta

 La Confindustria di Modena e le associazioni sindacali CGIL, CISL E UIL hanno stilato l’accordo quadro territoriale per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività, applicabile alla provincia di Modena per l’anno 2011.

Le parti, nel firmare la presente intesa, hanno tenuto conto del contenuto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 2011, la quale ha subordinato l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività alla creazione di un accordo collettivo, aziendale o territoriale