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La detassazione per il settore turismo

Ricordiamo che anche per il settore turismo vige l’accordo per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività; in effetti, la Federalberghi, la Fipe, la Fiavet, la Faita, la Confcommercio, la Federreti e le associazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL E UILTuCS, e anche in considerazione dei contenuti della circolare n. 3/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate che ha subordinato l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività alla creazione di un accordo collettivo, aziendale o territoriale, hanno stilato, un accordo territoriale tipo da utilizzare  per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, ossia dal contratto collettivo, o dall’accordo quadro applicati in azienda. Dovranno essere tenuti conto il trattamento economico per il lavoro straordinario e l’indennità forfetaria per il lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamati dal contratto collettivo di lavoro per il settore turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivi anche svolto durante il normale orario di lavoro, i premi variabili di rendimento nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa erogati nel 2011.

Per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma e come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e ciò nondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione.

Non sono pertanto applicabili i principi che la prassi Inps (circolare n. 82 del 6  agosto 2008) aveva dettato in merito alle condizioni di accesso, su istanza aziendale, allo sgravio contributivo.

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