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Novità per l’imposta sostitutiva della produttività aziendale

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 36/E dello scorso 28 luglio 2011, ha deciso di differire al 16 dicembre del 2011 il termine per la regolarizzazione della la tassazione delle somme relative ad incrementi di produttività erogate in assenza di contratto o accordo collettivo di 2° livello senza, per questo, applicare le relative sanzioni.

Ricordiamo che è possibile utilizzare l’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, chiariti in precedenza dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011. In effetti, in base alla circolare congiunta si considera non soggette a tassazione agevolata questi compensi erogati nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.

Ricordiamo anche che nella medesima circolare si confermava l’assenza di obbligo della forma scritta dell’accordo o contratto collettivo, pur precisando come, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare contenziosi, sia indispensabile la formalizzazione per iscritto.

L’Agenzia delle Entrate, considerando che esistono obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione delle somme in oggetto, consente ai sostituti d’imposta i quali nei mesi di gennaio e febbraio 2011 avessero applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di 2° livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, di regolarizzare quanto dovuto senza l’applicazione di sanzioni.

l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 36/E del 28 luglio 2011 differisce dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, il termine utile per il versamento dell’importo dovuto, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di intervenire e offrire una dilazione più estesa anche per via dell’attuale situazione economica nazionale.

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