Il riscatto dal fondo complementare

 Il fondo complementare, per ciascun lavoratore, è visto come futura pensione di scorta. Per inciso, al fine di ottenere la pensione, o meglio una rendita pensionistica complementare, il lavoratore deve aver compiuto l’età pensionabile ed è necessario un’anzianità di iscrizione al fondo di cinque anni.

Ciò dimostra che non è necessario versare i contributo al fondo complementare ( anche se questo è fortemente raccomandato pena una rendita irrisoria), ma cinque anni dal primo versamento.

Previdenza complementare: anticipazioni agli iscritti

La Covip con deliberazione del 10 febbraio 2011 ha riepilogato le regole da seguire in materia di anticipazioni della posizione maturata dagli iscritti a fondi complementari.

L’art. 11, comma 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n.252 consente all’iscritto di chiedere anticipazioni sulla prestazione in ipotesi particolari:

in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall’anzianità di iscrizione, è possibile chiedere un anticipo in misura non superiore al 75 % della posizione individuale per  spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli.