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Previdenza complementare: anticipazioni agli iscritti

La Covip con deliberazione del 10 febbraio 2011 ha riepilogato le regole da seguire in materia di anticipazioni della posizione maturata dagli iscritti a fondi complementari.

L’art. 11, comma 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n.252 consente all’iscritto di chiedere anticipazioni sulla prestazione in ipotesi particolari:

in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall’anzianità di iscrizione, è possibile chiedere un anticipo in misura non superiore al 75 % della posizione individuale per  spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli.

Su questo punto la Covip precisa che il requisito di straordinarietà deve essere valutato complessivamente tenendo presente la delicatezza degli interventi. sono ricomprese anche le spese di viaggio e di soggiorno, anche relativamente al familiare che presti assistenza.

decorsi otto anni di iscrizione, l’anticipazione può essere conseguita in misura non superiore al 75 %  della posizione per acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione.

L’anticipazione può quindi essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Inoltre, è esclusa l’anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell’iscritto, come nel caso della donazione.

decorsi otto anni di iscrizione è possibile chiedere un’anticipazione in misura non superiore al 30 %  della posizione maturata per ulteriori esigenze dell’iscritto.

Per l’esercizio di tale facoltà è, quindi, sufficiente la richiesta dell’iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare della Covip.