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Scade il termine per l’indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che il prossimo 31 marzo scade il termine per presentare le domande per l’indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale.

La notizia arriva dalla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali che comunica alle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale che il 31 marzo 2012 è il  termine ultimo per trasmettere  i dati necessari per beneficiarie del contributo erariale per l’anno di competenza 2011, come previsto dell’art. 1, comma 273, della legge n. 266/2005.

Le aziende dovranno utilizzare i modelli allegati all’avviso ministeriale, ovvero il modulo rimborso oneri e dichiarazione legale rappresentante dell’azienda, debitamente compilati e sottoscritti, debbono essere inviati con raccomandata A/R, unitamente alla certificazione in originale di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato valida ai fini amministrativi al Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative. La Direzione informa che il mancato arrivo della documentazione nel termine indicato si intenderà come rinuncia dell’azienda richiedente al rimborso.

Ricordiamo che l’istruttoria l’acquisizione dei dati necessari all’istruttoria per l’emanazione del decreto di cui all’art.1, comma 273, della Legge 23/12/05 n. 266, è finalizzata alla copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del settore del trasporto pubblico locale in attuazione dell’art. 1, comma 148, della L. 30.12.04 n. 311 .

In effetti, il provvedimento prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti al lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.

I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1 gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

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