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Il lavoratore e il trasferimento del luogo di lavoro

La prestazione lavorativa è svolta tipicamente all’interno di locali aziendali, ma può anche succedere che questa può svolgersi al di fuori per il tipo di mansione che il prestatore deve svolgere.

Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa può essere stabilito dalle parti del contratto individuale di lavoro secondo i criteri espressamente previsti dal codice civile, articolo 1182, con un patto di inamovibilità che impone il consenso bilaterale per ogni futuro spostamento.

Occorrr precisare che un patto di questo tipo è abbastanza raro e di difficile applicazione. In sua assenza è il datore di lavoro, per mezzo del suo potere direttivo espressamente previsto dalla legge, che decide la determinazione e la modifica del luogo della prestazione.

Ricordiamo che il trasferimento coinvolge gli interessi del datore di lavoro e del lavoratore in relazione ai suoi rapporto familiari e sociali.

La legge considera però gli interessi del datore di lavoro prevalenti rispetto a quelli del lavoratore, ma, in ogni caso, l’imprenditore deve dare le necessarie giustificazioni di ordine tecnico, organizzative e produttive.

Il trasferimento è un mutamento definitivo del luogo dello svolgimento della prestazione lavorativa, mentre la trasferta prevede solo un trasferimento momentaneo. Alla trasferta non si applicano le regole della giustificazione per il trasferimento.

Al datore di lavoro spetta l’onere della prova della necessaria giustificazione del trasferimento unilaterale, così come stabilisce l’articolo 2697 del codice civile.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In sostanza, chi eccepisce l’inefficacia dei fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti
su cui l’eccezione si fonda.

Ricordiamo però che le scelte economiche del datore di lavoro non sono sindacabili nel merito.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16015 del 14 luglio 2006 e richiamando l’articolo 2103 del codice civile, ha ribadito che per la validità ed efficacia del trasferimento del lavoratore, non è necessario che il datore di lavoro contestualmente indichi le ragioni tecniche, organizzative e produttive che determinano il provvedimento.

Occorre però precisare che esistono delle tutele reali per alcune categorie di lavoratori.

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