Home » Inps, l’importo aggiuntivo per il 2011

Inps, l’importo aggiuntivo per il 2011

 In presenza di particolari condizioni reddituali è possibile ottenere l’erogazione di un importo aggiuntivo, pari a 154,94 euro, alla pensione, anche se spetta ai titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il   trattamento minimo (articolo 70 della legge 388/2000, ovvero Legge Finanziaria 2001).

Possono ottenere questa somma tutti i pensionati salvo quelli che fruiscono di una pensione di invalidità civile e quelle supplementari.

Per il 2011 per ottenere l’importo aggiuntivo è necessario rispettare alcuni limiti reddituali, Inps circolare n.167/2010.

In caso che il pensionato disponga, per il 2011, di un importo complessivo delle pensioni, comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento, è maggiore di euro 6.231,53 il pensionato ha nessun titolo per chiedere l’ulteriore prestazione.

In caso contrario, ovvero se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2011 è risultato minore o uguale a euro 6.231,53, il pensionato, solo in presenza di un reddito personale e del coniuge di un limite per il 2010 è risultato compreso tra euro 6.231,53 e 6.386,47 al pensionato spetta la differenza tra tale importo e l’importo delle pensioni.

Si ricorda che da un punto di vista reddituale l’importo aggiuntivo è  attribuito se i redditi personali non superano l’importo di euro 9.114,89.

Qualora il pensionato è coniugato, il limite di reddito cumulato previsto è di euro 18.229,77 (non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.114,89).

L’importo aggiuntivo è corrisposto dall’Inps in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

In base alle informazioni offerte dall’Inps si ricorda che con la rata di dicembre è corrisposto l’importo aggiuntivo, se spetta,  in misura provvisoria per l’anno in corso e l’importo per l’anno precedente, sempre se se ne ha diritto e non è stato precedentemente corrisposto.

Con la stessa rata si effettua il conguaglio di quanto erogato in misura provvisoria per l’anno precedente se, sulla base dei redditi, risulta spettante un diverso importo.

Maggiori informazioni al sito dell’Inps.

Lascia un commento