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In arrivo la rivalutazione delle prestazioni economiche

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2011, il Decreto ministeriale 13 giugno 2011 con la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1º luglio 2011, nel  settore agricoltura e industria.

La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è stata fissata, a decorrere dal  1° luglio 2011, in euro 22.156,41 così come stabilisce l’articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall’art.  3  della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall’art. 20 della  legge  28  febbraio 1986, n. 41, dall’art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993,  n. 243 e dall’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

A norma dell’articolo 14, lettera e), della legge 19  luglio  1993,  n. 243, la retribuzione annua convenzionale per  la  liquidazione  delle rendite per inabilità permanente e per morte  decorrenti  dal  1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all’art. 205,  comma  1, lettera b), del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2011  in euro 14.681,10 pari al minimale di legge previsto per  i  lavoratori dell’industria.

Non solo, si è anche stabilito che a norma dell’art. 218 del decreto del Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo  23 febbraio 2000, n.38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2011, è fissato in euro 483,37.

L’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia  professionale,  agli  aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, è fissato, al contrario,  in euro 1.936,80.

Per gli effetti dell’articolo 8 della legge 27 dicembre  1975,  n. 780,  gli assegni continuativi mensili di cui  all’art. 235  del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Grazie a questo provvedimento si adeguano diverse prestazioni allo scopo di allinearle al nuovo costo della vita.

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