Il congedo per cure per lavoratori mutilati ed invalidi civili

 Nuovo interessante interpello giunto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che chiede di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, a proposito della disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede, in particolare, di conoscere se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.

La nuova pensione ai superstiti

 Il nostro Istituto previdenziale ricorda che con il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.

La casa di abitazione non determina reddito imponibile

 Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza del 5 aprile 2012 n. 5479; infatti, la Suprema Corte precisa che, in fatto di assistenza e previdenza, per usufruire dei contributi pubblici per prestazioni assistenziali, quale una pensione di inabilità, al fine di determinare i requisito di reddito, non si deve computare la casa di abitazione.

Il fatto nasce con sentenza del 12 febbraio 2008 quando il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta da S.C., accertata l’esistenza di invalidità nella misura del 100% e del requisito reddituale, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire la pensione d’inabilità civile con decorrenza dal 1°.08.2006, con condanna dell’INPS all’erogazione delle relative prestazioni.

Dal Governo Monti un prelievo sui fondi speciali

Il decreto salva Italia prevede un contributo di solidarietà variabile tra lo 0.3% e l’1% sui pensionati appartenenti ai fondi speciali Inps e dello 0.5% per chi presta ancora la sua attività lavorativa con decorrenza 1 gennaio 2012.

Il contributo è dovuto dai piloti, dirigenti d’azienda, trasportatori, elettrici e telefonici e intende rispondere ai criteri di equità e di armonizzazione dei regimi pensionistici coinvolgendo anche le casse private degli ordini professionali con l’obbligo di adottare entro il prossimo 31 marzo 2012 tutte le iniziative ritenute più opportune al fine di garantire l’equilibrio tra le entrate contributive e le spese delle prestazioni così come definite dai singoli regolamenti istitutivi.

Cassazione, per l’inabilità il reddito deve essere cumulato

La Corte di Cassazione è stata chiara: per ottenere la pensione di inabilità per gli invalidi civili assoluti è necessario tenere conto l’ammontare complessivo dei redditi comprensivo del reddito dell’eventuale coniuge. La decisione della corte Suprema, Sezione Lavoro con sentenza n. 4677, risponde in maniera positiva alle richieste dell’Inps e del Ministero dell’Economia, anche se rimane aperto il giudizio davanti alle Sezioni unite.

La ricorrente si era vista rigettare, mediante sentenza del 17.10.2007 – 28.04.2008 dalla Corte di Appello di Roma, l’impugnazione proposta nei confronti dell’Inps, e del Ministero dell’Economia, che aveva respinto la sua domanda di pensione di inabilità civile.