Home » Inail, la rivalutazione delle prestazioni economiche

Inail, la rivalutazione delle prestazioni economiche

 L’Inail ha deciso, attraverso la circolare n. 53 dello scorso 18 ottobre 2011, di aggiornare la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2011.

La circolare dell’Inail pone in evidenza tutti i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché fornisce tutti gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

Ricordiamo che la decisione del nostro Istituto di riferimento è maturata sulla base di alcuni decreti ministeriali e a questo proposito non possiamo non ricordare il D.M. 13 giugno 2011 sullle rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2011 nel settore agricoltura e del decreto D.M. 13 giugno 2011 in merito alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2011, in favore dei medici colpiti da malattie professionali e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive o, infine, sul D.M. 13 giugno 2011, in fatto di determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, decorrenza 1° luglio 2011.

Le unità territoriali Inail dovranno occuparsi della riliquidazione delle rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzatae degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio ed alla malattia professionale, legge n. 248/1976, che al 1° luglio 2011 dovranno essere adeguati, legge n. 251/1982, articolo 11,  alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi come stabilisce la Circolare n. 41/1985 e le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni quali le liquidazioni particolari, le rendite cessate successivamente al 1° luglio 2011 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi e le rendite unificate.

Per tutte le rendite unificate di competenza fino all’anno 2010, l’Inail precisa che deve essere nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole.

Lascia un commento