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L’indennità di mobilità per il personale del trasporto aereo

 L’Inps, con il messaggio n. 12927 del 2 agosto 2012, comunica alcune novità per il pagamento anticipato dell’indennità di mobilità riservato al personale dei vettori aerei e imprese aereoportuali.

In effetti, in base alla comunicazione INPS, l’indennità di mobilità prevista per questo personale può essere concessa a determinate condizioni:  l’indennità è concessa al personale dipendente da vettori aerei e quello delle imprese del sistema aeroportuale, iscritto al Fondo Trasporto Aereo.

Per usufruire di questo beneficio il personale dipendente da vettori aerei e quello delle imprese del sistema aeroportuale, deve richiedere il pagamento in forma anticipata attraverso una domanda appositamente predisposta utilizzando il modello DS21ANT.

L’Inps, sempre attraverso il messaggio, comunica che al personale iscritto al Fondo di Trasporto Aereo (FTA) potrà essere corrisposta un’ulteriore prestazione integrativa.

Ad ogni modo, il pagamento anticipato dell’indennità di mobilità ordinaria al personale del Fondo Volo deve essere corrisposto attraverso la prestazione ordinaria di mobilità con una sola rata utilizzando il canale telematico e la prestazione integrativa dovrà essere  corrisposta con cadenza mensile secondo quando prevede la Delibera n. 155 del 11 novembre 2011 del Comitato Amministratore del FTA.

Il nostro Ente previdenziale ricorda che ai lavoratori che, nei due anni successivi alla data di erogazione dell’anticipazione, trovino una nuova occupazione, o nel privato o pubblico, devono restituire la somma percepita a tale titolo.

L’Inps ricorda, altresì, che la prestazione integrativa attribuito al personale volo non prevede l’accredito della contribuzione figurativa.

Il nostro istituto di previdenza di riferimento sta potenziando la propria piattaforma WEB per offrire agli utenti, intermediari o meno, di ottenere maggiori informazioni o il pagamento della prestazione integrativa residua mensile del Fondo Trasporto.

L’Istituto informa che il messaggio n. 9354 del 23 aprile 2008 fornisce maggiori informazioni sull’intera procedura.

Ricordiamo che il fondo “integra” le prestazioni di mobilità e CIGS e, di conseguenza, ha una durata pari a quella delle prestazioni di base, l’erogazione del fondo è legata alla sussistenza del diritto a tali prestazioni principali.

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