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In arrivo l’addizionale Inail per il danno biologico

 L’Inps ha fatto sapere che, con il Decreto del 13 giugno 2011 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico si è determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nella misura dell’ 1,15 % del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2010.

Allo scopo di chiarire meglio questo importante aspetto il nostro Istituto di riferimento ha anche deciso di emettere la circolare n.  128 del 4 ottobre 2011.

Siccome l’Inps è l’ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

La circolare dell’Inps pone anche in evidenza la modalità di recupero del contributo.  A questo scopo secondo l’Inps il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del terzo trimestre 2011 con il modello F24.

Per quanto riguarda l’addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro si è stabilito di applicare una quota di 0,1164% o l’addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro a 0,0359%.

In tema di danno biologico pare opportuno ricordare che entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.

L’importo della rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.

Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica. L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.

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