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Astensione facoltativa per il genitore single

 Il genitore solo, sia il padre che la madre, ha diritto al congedo parentale per paternità e maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Lo status di genitore solo è riconosciuto in casi specifici: morte dell’altro genitore, grave patologia dell’altro genitore, abbandono del figlio, non riconoscimento del figlio da parte di un genitore, affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, per il quale però il genitore solo deve presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo. Al genitore solo è riconosciuta l’indennità per gli ulteriori mesi in base alle condizioni del suo reddito, anche quando ne fruisce entro i tre anni di età del figlio.

Secondo quanto stabilito dal Ministero del lavoro in una nota e in un interpello (n. 31 del 2009), se durante il periodo di fruizione del congedo parentale per paternità e maternità il bambino si ammala, la malattia del bambino interrompe il periodo di fruizione e il congedo parentale diventa congedo per malattia del bambino o permesso retribuito per gravi motivi se previsto dal contratto collettivo (CCNL) applicato al rapporto di lavoro. Quindi il motivo dell’assenza dal lavoro per paternità viene modificato, dietro domanda dell’interessato.

Per la malattia sopravvenuta durante il congedo parentale, l’indennità di malattia, documentata e notificata, spetta in misura intera e il relativo periodo è considerato nullo per il calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Dopo la malattia, può proseguire la fruizione del periodo di congedo parentale, tranne diversa indicazione da parte dell’interessato.

Nel periodo in cui un genitore fruisce del congedo parentale per paternità e maternità, l’altro genitore può fruire dei permessi retribuiti stabiliti dalla legge 104 del 1992, compresi tutti i permessi nei casi di portatori di handicap, dei quali si può fruire anche contemporaneamente al congedo parentale.

Se il periodo di congedo parentale viene utilizzato dal lavoratore per svolgere un’altra attività lavorativa, viene a configurarsi una giusta causa di licenziamento, anche se lo svolgimento di tale diversa attività è finalizzato a migliorare l’organizzazione della famiglia.

Questo perché il congedo parentale è un diritto tutelato dalla legge solo perché finalizzato ai diritti del bambino. Pertanto, l’assenza dal lavoro per i diritti del bambino va intesa come congedo facoltativo dedicato al minore e non può essere utilizzata per finalità diverse.

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