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Detrazioni fiscali in caso di genitore mancante e coniuge a carico

 L’art. 12 del Tuir stabilisce che la detrazione Irpef per familiari a carico spetta per l’intero importo al coniuge che ha a carico l’altro. Se, invece, l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato oppure è coniugato ma legalmente separato, per il primo figlio si applicano le detrazioni fiscali previste alla lettera a) dell’art. 12 ossia le detrazioni per coniuge a carico, se sono più convenienti.

Da tener presente che il primo figlio a carico viene equiparato fiscalmente al genitore mancante e ha diritto alla detrazione per coniuge a carico invece di quella per figlio a carico, che spetta però agli altri figli. Tuttavia, in presenza di più figli, nel caso che si ritenga più conveniente la detrazione fiscale per coniuge a carico, le detrazioni per gli altri figli saranno calcolate in base al numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.

NOTA
Si precisa che per fruire della detrazione fiscale per figlio a carico oltre al requisito anagrafico, nel senso che dev’essere il figlio maggiore tra quelli a carico, è necessario quello della convivenza, il figlio cioè deve convivere con il genitore. In quanto alla convenienza va verificata confrontando la detrazione che spetta per il coniuge a carico e quella che spetta per il primo figlio e fare gli opportuni calcoli.

APPROFONDIMENTI
*Legge di Stabilità: le nuove detrazioni fiscali per famiglie
*Detrazioni Irpef per i figli a carico: aumenti dal 1° gennaio 2013
*Familiari a carico: detrazioni assegno di reversibilità

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