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I nuovi regolamenti UE in materia di congedo di maternità e parentale

 In arrivo i nuovi regolamenti comunitari in tema di accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Nell’ambito dei Paesi UE, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono preclusi quando gli stessi periodi risultino già coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto riguarda, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

Ricordiamo che dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

Il computo dei giorni per congedo parentale e di maternità

L’articolo 12 del regolamento n. 987/2009 stabilisce che quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di assicurazione obbligatoria.

La sostituzione dei lavoratori in congedo di maternità e parentale

In base alla legislazione italiana, infatti, l’accredito ed il riscatto per maternità e congedo parentale sono possibili solo quando il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) in ciascuna delle gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo (in tal senso circolari INPS nn. 102 del 31 maggio 2002 e 61 del 26 marzo 2003. In materia di contribuzione figurativa, è di conforme avviso la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 12218/2004, a mente della quale secondo i principi generali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione).

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