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Il computo dei giorni per congedo parentale e di maternità

 La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 6742 dello scorso 5 maggio 2012, ha espresso un’importante decisione in merito al calcolo delle giornate di sabato e domenica nel computo del congedo parentale di cui all’art.32 del  decreto legislativo n.151/200.

In effetti, la disposizione legislativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal decreto. Si ricorda che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 32.

Occorre precisare che nell’ambito di questo limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi o al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’articolo citato. Si ricorda che qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

La disposizione precisa altresì che, qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

La Corte di Cassazione, in merito alla sopracitata sentenza, è intervenuta a favore di una lavoratrice che aveva scelto di utilizzare il congedo parentale dal lunedì al giovedì di ogni settimana ,rientrando al lavoro il venerdì, così da non far rientrare nel congedo in questione i giorni di sabato e domenica.

Al contrario, il datore di lavoro ha ritenuto di conteggiare anche queste giornate.

Per la Corte di Cassazione ha accolto, al contrario, la richiesta della lavoratrice perché il diritto al congedo parentale frazionato può essere esercitato dal  genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il  soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un  pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del  dlgs n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di  astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è  evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è  comunque dovuta (tranne l’ipotesi in cui la giornata festiva sia  interamente compresa nel periodo di congedo parentale).

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