Dall’Agenzia delle Entrate i nuovi codici per il versamento all’Inps del contributo addizionale CIGS

 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012 denominata  “Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero”, istituisce i codici tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero.

Le causali contributo si riferiscono al codice “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS” e “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”.

L’Inps comunica che, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.

Dall’Inps novità in fatto di liquidazione domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli

 L’INPS, con la circolare n. 10016 del 13 giugno 2012, fornisce alcune indicazioni circa la liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2011.

Infatti, in base al messaggio 10016/2012, l’Inps informa che il prossimo 18 giugno sarà reso disponibile dalla Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici il servizio di accesso ai dati retributivi e contributivi dei lavoratori agricoli dipendenti (OTD e OTI) per il prelievo degli stessi ai fini della liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare.

Le comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi per la Regione Emilia Romagna

 Il nostro Istituto previdenziale di riferimento ha emesso un nuovo messaggio che mira a dare un contributo concreto alla persone colpite dal sisma 2012 nella Regione Emilia Romagna.

Infatti, l’INPS, con il messaggio n. 10015 del 13 giugno 2012 avente come oggetto “Sisma Regione Emilia Romagna. Comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi”, comunica che, per quanto riguarda i benefici contributivi, non sarà applicata alcuna penalità in relazione alle comunicazioni telematiche effettuate con le causali “urgenza” o “forza maggiore”, da parte di aziende o consulenti presenti nelle Province colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Regolarizzare il lavoro domestico

 In arrivo avvisi bonari per cercare di regolarizzare la contribuzione dovuta per il lavoro domestico. L’iniziativa parte dall’Inps, il nostro Istituto previdenziale di riferimento, dal mese di febbraio e consiste di una serie di avvisi postali inviati ai datori di lavoro domestico attivati dal 2009, rispetto a cui sono state verificate anomalie circa i versamenti dei contributi dovuti.

Non solo, l’iniziativa dell’Inps si è intensificata in questi ultimi mesi e raggiungerà il suo apice nel mese di settembre coinvolgendo tutti i datori di lavoro dove si sono riscontrate irregolarità nella situazioni contributiva a loro carico.

A questo proposito, l’Inps ha già offerto tutte le indicazioni nel messaggio n. 9775/2012 dove si possono trovare tutte le informazioni e le precisazioni utili per meglio comprendere tutta l’iniziativa.

Dall’Inps le indicazioni per l’indebita contribuzione

 L’Inps, attraverso il messaggio n. 9869 dello scorso 12 giugno, intende fornire alcuni chiarimenti in materia di rimborsi e prescrizione di contributi indebiti. Infatti, già diversi sedi territoriali hanno ricevuto richieste di chiarimento in merito tanto che la sede centrale ha deciso di uniformare la sua posizione a riguardo.

A questo proposito, l’Inps precisa che l’articolo 2934 del codice civile offre un criterio per inquadrare la portata della prescrizione, il cui avvento estingue i diritti non esercitati per il tempo della loro sopravvivenza. Non solo, lo stesso articolo precisa che la legge fissa il tempo di esercizio del diritto e, quindi, per converso, i termini di prescrizione.

L’Inail e la Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro

 È stato sottoscritto il documento che ribadisce l’impegno dell’Istituto per la valorizzazione delle diversità all’interno dell’organizzazione aziendale e contro ogni forma di discriminazione. Il documento è stato firmato dal commissario straordinario De Felice alla presenza del ministro Fornero, della consigliera di Parità Servidori e della presidente del Cug Ninci.

La Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro indica dieci azioni concrete – dall’attuazione di politiche che coinvolgano tutti i livelli aziendali, a partire dai vertici, alla promozione esterna dei risultati ottenuti – per contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro basate su genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa e orientamento sessuale.

La situazione degli infortuni sul lavoro in Italia

 Investire sulla sicurezza dei lavoratori conviene e i ritorni economici sono tangibili già nel breve periodo e, in base ad uno studio condotto, e se lo “sforzo” economico è certamente più sensibile per le piccole e medie imprese, la prevenzione garantisce comunque ampi margini di convenienza nelle voci di bilancio.

Ecco in sostanza i risultati di una ricerca dell’Osservatorio Accredia “Salute e sicurezza sul lavoro”, realizzato in collaborazione col Censis e il contributo di INAIL e Federchimica. Infatti, lo studio condotto dall’ente di certificazione e il Censis ha monitorato i comportamenti di mille aziende appartenenti ai settori (indicati dall’INAIL) dove è “strutturalmente” maggiore il pericolo di incidenti: industria, costruzione e trasporti.

Novità sui premi di produttività e le critiche dalla UIL

 È confermato, il 30 maggio u.s. è stato emanato il decreto attuativo per la detassazione dei premi di produttività 2012. Il provvedimento ha prorogato le misure per l’incremento della produttività del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

L’unica cosa dolente è che cambiano i requisiti per usufruire di questo beneficio; in effetti, con il decreto attuativo sono stati modificati i parametri riguardanti l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione. In particolare, rispetto al 2011, il limite del bonus è passato da 6.000 a 2.500 euro e il tetto del reddito da 40.000 a 30.000 euro.

Dall’INPS chiarimenti sull’obbligo contributivo per le imprese artigiane

 Il nostro Istituto previdenziale ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in materia di obbligo contributivo per le imprese iscritte all’Albo provinciale artigiane, ai sensi della legge n. 463/59, attraverso la circolare n. 80 del 8 giugno 2012.

L’Inps ribadisce l’applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana e la competenza della legislazione regionale per quanto concerne le procedure per gli accertamenti, controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane. L’Inps, infatti, conferma che per avviare un’impresa artigiana serve una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana. Questa dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente.

La nuova misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo – anno 2011

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2012, il Decreto 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

L’ambito di applicazione del provvedimento è contenuto nell’articolo 1 del provvedimento; in particolare, con riferimento all’anno 2011, sulla retribuzione imponibile  di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a  carico  del  Fondo  di  cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale  percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere  b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il trasferimento del familiare disabile

 Importante sentenza della Corte di Cassazione dove si ribadisce che occorre sempre giustificare il trasferimento del familiare disabile.
Infatti, con la sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che è da considerarsi illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l’azienda non abbia prodotto alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.

La Suprema Corte specifica che il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità – nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile – giustificata dalla cura e dall’assistenza  da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare – specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Le novità sugli Esodati in attesa del decreto

 Il decreto Interministeriale, che salvaguarda 65 mila persone dagli effetti della riforma previdenziale del governo Monti, contiene una procedura che possiamo dire speciale e complicata perché, ad esempio, la data di pubblicazione del decreto stesso diventa importante visto che la richiesta di accesso alla pensione secondo i vecchi requisiti dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Le altre categorie degli esodati, ovvero quelli che non rientrano nella quota dei 65mila, dovranno seguire la solita procedura che prevede la presentazione della domanda alle sedi INPS.

Ricordiamo che, in base al nuovo decreto dei 65mila, saranno interessante gli esonerati dal servizio – statali in esonero alla data 4-12-2011 ovvero con provvedimento di esonero emesso prima del 4-12-2011 – i genitori in congedo straordinario alla data del 31.10.2011 per assistere figli disabili che maturino il   requisito contributivo  (40 anni) entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo. Concorrono a questa cifra anche gli esodati, ovvero quei lavoratori che hanno sottoscritto accordi collettivi o individuali  di cessazione del rapporto di lavoro, con relativa risoluzione, entro il 31.12.2011.

Nuovo contratto di apprendistato

 I cambiamenti per lavoratori e imprenditori italiani con il nuovo contratto di apprendistato. Dal Centro Studi Inaz la notizia che regolamenti e CCNL si vanno adeguando al nuovo Testo Unico in vigore dal 26 aprile, contenuto nel decreto legislativo 167/2011.

Viene, così, ridefinita la disciplina precedente e semplificata la materia, valida su tutto il territorio nazionale. Ora, infatti, l’apprendistato viene definito come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”, con l’obiettivo, quindi, puntato essenzialmente sull’occupazione dei giovani.

Con il nuovo apprendistato il datore di lavoro non solo deve corrispondere un’adeguata retribuzione, ma deve anche assicurare all’apprendista l’acquisizione di una qualifica professionale attraverso un insegnamento mirato. Con questa nuova interpretazione dell’apprendistato, alla fine del percorso di apprendimento i giovani potranno essere inseriti nel mondo del lavoro con una qualifica specifica. Il contratto di apprendistato sarà regolato in rapporto alle particolarità di ogni settore produttivo.

Credito d’imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012 che fissa le disposizioni di attuazione dell’agevolazione; infatti, il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modificato in alcuni punti dall’art. 59 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) ha introdotto una importante misura di sostegno all’occupazione per le Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).

In particolare, al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro “aggiuntivi” e stabili nelle suddette Regioni, l’articolo 2 di detto decreto prevede la concessione di un credito di imposta per le nuove assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, dai datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati  nelle suddette Regioni.