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La nuova misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo – anno 2011

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2012, il Decreto 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

L’ambito di applicazione del provvedimento è contenuto nell’articolo 1 del provvedimento; in particolare, con riferimento all’anno 2011, sulla retribuzione imponibile  di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a  carico  del  Fondo  di  cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale  percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere  b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Ricordiamo che entro il 30 ottobre dell’anno 2012, sulla base dei risultati del monitoraggio  effettuato  dall’INPS,  con  apposita  conferenza   dei servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi dell’art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modifiche ed integrazioni,  puo’  essere  rideterminata,  per  l’anno 2011, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito dall’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Lo sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello

Non solo, ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto e prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità,  redditività,  innovazione  ed  efficienza  organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento  economico  o agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini del miglioramento della competitività aziendale.

Lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello

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