Manifestazione lavoro 2 giugno 2012

 Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato che scenderanno congiuntamente in piazza, il prossimo 2 giugno, per celebrare la festa della Repubblica e ribadire l’attenzione e la necessità di una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori, la categoria più colpita dall’attuale crisi secondo quanto afferma il sindacato. A ribadire l’opportunità di una manifestazione congiunta è stato il leader Uil Luigi Angeletti, in occasione di una conferenza stampa tenutasi unitamente ai “colleghi” di Cgil (Susanna Camusso) e Cisl (Raffaele Bonanni).

“Abbiamo assunto la decisione di fare una grande manifestazione a Roma il 2 giugno. Si terrà di pomeriggio nel giorno della festa della Repubblica, una Repubblica fondata sul lavoro. Questo spesso al di là della retorica viene dimenticato, e abbiamo scelto questa data perché vogliamo festeggiare parlando di lavoro e portando i lavoratori a celebrare questa festa” – ha in merito affermato Angeletti.

Quando il lavoro è stagionale

 Le attività stagionali sono più diffuse di quanto si possa immaginare; in effetti,  le attività stagionali sono così definite  perché non si svolgono in modo continuativo  ma si concentrano  in determinati periodi dell’anno.

Questo particolare contratto di lavoro risponde alla contrattazione collettiva e ad alcune disposizioni di legge; in effetti, in questo ambito occorre tenere presente l’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, la legge n.247/2007 e il decreto leg.vo n.368/2001.
In particolare, il settore turistico fa riferimento  soprattutto  alla contrattazione collettiva di riferimento del settore turismo e terziario, nonché all’avviso comune del 12 giugno 2008.

Precisazioni del Garante della Privacy sulla comunicazione Inps dei lavoratori

 Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge  sui benefici previdenziali in favore  dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è  rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

Infatti, il Garante, con Provvedimento 21 marzo 2012 n. 115, cui si era rivolto l’Inps  a seguito della richiesta di una DPL di ricevere comunicazione di dati  dal predetto Istituto per la ricostruzione del curriculum professionale di  alcuni lavoratori   richiedenti i    richiamati benefici per gli esposti all’amianto.

Secondo il Ministero le finalità istituzionali che giustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell’attività di indagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provinciali del lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo dei lavoratori esposti all’amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato o fallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667).

Ecco l’identikit del precario

 La CGIA di Mestre ha voluto, in occasione della giornata nazionale contro la precarietà, fare una fotografia del lavoratore precario e il risultato non è per nulla incoraggiante. In effetti, secondo lo studio della CGIA locale lo stipendio è, in media, di 836 euro al mese, solo il 15% ha una laurea, la Pubblica amministrazione è il suo principale datore di lavoro e nella maggioranza dei casi lavora nel Mezzogiorno (35,18% del totale).

La platea dei lavoratori atipici è costituito da dipendenti a temine involontari, da dipendenti part time involontari, da collaboratori che presentano contemporaneamente 3 vincoli di subordinazione –  monocommittenza, utilizzo dei mezzi dell’azienda e imposizione dell’orario di lavoro – e da liberi professionisti e lavoratori in proprio (le cosiddette Partite Iva) che presentano in contemporanea i 3 vincoli di subordinazione.

Per l’amianto la salvaguardia del diritto alla pensione

 L’Inps, attraverso la sua circolare n. 61 del 7 maggio 2012, informa che per effetto di quanto previsto dalla legge 14/2012, la salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con il riconoscimento del beneficio previsto in caso di lavoro svolto con esposizione all’amianto è applicata alle pensioni  liquidate con provvedimenti adottati dal primo aprile 2009 al 28 febbraio 2012.

Tale previsione normativa è riferita sia alle prestazioni pensionistiche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, sia alle pensioni sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’Inail della certificazione di esposizione all’amianto.

La disposizione in esame prevede, tra l’altro, la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione stessa. In questo modo, secondo quanto riportato dalla circolare dell’istituto previdenziale, deriva che per le pensioni sospeseo revocate, in sede di ripristino del pagamento delle stesse,  devono essere corrisposti i soli  importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.

Il fondo di solidarietà per i lavoratori delle imprese assicuratrici

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, intende fornite le prime istruzioni per la liquidazione dell’assegno straordinario per  il sostegno al reddito da corrispondere al personale delle imprese assicuratrici. il Fondo, che ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei confronti  dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di settore coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di  riorganizzazione aziendale, provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito in favore dei lavoratori in condizione di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un massimo di cinque anni.

La risposta del Governo Monti al problema degli esodati

 Il Ministero del Lavoro ha deciso così di salvare i 65mila esodati ufficialmente riconosciuti e per il sindacato la decisione del Governo Monti non porta sostanziali novità su questo particolare tema; in effetti, per la CISL il provvedimento non è nulla di nuovo e la situazione resta complicata visto che il ministro del Welfare, Elsa Fornero, nell’incontro di ieri tra sindacati e Governo, non va oltre quanto già annunciato più volte negli ultimi giorni.

Fornero assicura che è già pronto il decreto interministeriale che riguarda una platea di soli 65 mila persone, ovvero saranno salvaguardati tutti i lavoratori che hanno fatto un accordo con l’azienda e che raggiungeranno i requisiti per accedere alla pensione con le vecchie regole entro il 2013.

In arrivo l’accordo sull’apprendistato professionalizzante nel settore del credito cooperativo

 Così come prevede il decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167, è stato firmato, a decorrere dal 26 aprile 2012, l’accordo per l’apprendistato professionalizzate: ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 24 aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 30 del contratto collettivo di lavoro del 21 dicembre 2007.

In base al contenuto dell’accordo, il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni. In caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista, e comunque superiore a 30 giorni, l’Azienda può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all’interessato.

Il computo dei giorni per congedo parentale e di maternità

 La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 6742 dello scorso 5 maggio 2012, ha espresso un’importante decisione in merito al calcolo delle giornate di sabato e domenica nel computo del congedo parentale di cui all’art.32 del  decreto legislativo n.151/200.

In effetti, la disposizione legislativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal decreto. Si ricorda che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 32.

L’iscritto alla gestione separata e il diritto di rivalsa

 L’Inps ha deciso di intervenire fornendo i necessari chiarimenti in merito all’addebito in fattura a titolo di rivalsa dei contributi dovuti alla gestione separata dai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo: a questo riguardo la rivalsa costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista.

Infatti, il nostro Istituto previdenziale, con il messaggio n. 7751/2012, attraverso la Direzione Centrale ha precisato che la rivalsa per i contributi dovuti alla Gestione separata dell’Inps è contenuta all’articolo 1, comma 212 della Legge 23.12.1996 n. 662. In effetti, in base al contenuto della disposizione Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

Il ritorno della contrattazione nella pubblica amministrazione

 Sembra ritornare nel pubblico impiego il ruolo rilevante della contrattazione sindacale tanto che l’ex ministro Renato Brunetta ha aspramente criticato questo nuovo corso. In effetti, l’intesa sulla riorganizzazione del pubblico impiego tra Governo Monti e sindacati è una nuova via intrapresa dalle parti con un nuovo dialogo allo scopo di ricostruire la figura del dipendente pubblico in passato sotto tiro dal precedente corso.

Il nuovo percorso, secondo il segretario confederale Cisl, Gianni Baratta, porta indubbi vantaggi al metodo

Si è stabilito che è molto più utile impegnarsi tutti insieme in questa scommessa che non graverà sui conti delle amministrazioni pubbliche, in quanto le risorse andranno trovate tra i risparmi realizzati lavorando meglio. Sulle accuse di egemonie di partiti ed organizzazioni sindacali che avrebbero condizionato questo accordo, il giudizio appare frettoloso ed ingeneroso

La consegna delle domande sugli sgravi contributivi per la contrattazione di II livello

 L’Inps, con messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, informa che, in riferimento alla richiesta di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferita al 2010, è possibile inoltrare all’Istituto previdenziale direttamente dalle aziende, o per il tramite degli intermediari autorizzati, esclusivamente per via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

In effetti, con il messaggio n. 7597, l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, in cui sono stati indicati giorno e ora a partire dai quali sarà possibile effettuare la trasmissione telematica delle istanze.

In base alla procedura entro i 60 giorni successivi al termine fissato per l’invio delle richieste, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone immediata comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

La riduzione dei premi Inail 2011 per le imprese artigiane

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto in riferimento della riduzione dei premi Inail spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e 781, lett. B) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita, per l’anno 2011, in misura pari al 7,01%.

In effetti,  con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

Detassazione produttività del lavoro 2012

 Manca il decreto attuativo in merito all’operatività della detassazione della retribuzione in tema di produttività riferita all’anno 2012. Infatti, la mancanza di tale provvedimento renderebbe inapplicabile la detassazione, malgrado gli eventuali accordi già sottoscritti dalle parti sociali. Ricordiamo che esiste la possibilità, per alcune voci retributive, di utilizzare un altro meccanismo fiscale ben più conveniente. A questo proposito rientrano le clausole elastiche e flessibili, gli straordinari, il lavoro notturno, festivo e domenicale nonché le altre prestazioni legate alla crescita della produttività aziendale.