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La consegna delle domande sugli sgravi contributivi per la contrattazione di II livello

 L’Inps, con messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, informa che, in riferimento alla richiesta di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferita al 2010, è possibile inoltrare all’Istituto previdenziale direttamente dalle aziende, o per il tramite degli intermediari autorizzati, esclusivamente per via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

In effetti, con il messaggio n. 7597, l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, in cui sono stati indicati giorno e ora a partire dai quali sarà possibile effettuare la trasmissione telematica delle istanze.

In base alla procedura entro i 60 giorni successivi al termine fissato per l’invio delle richieste, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone immediata comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

Ricordiamo che la misura dello sgravio, le condizioni di accesso e le modalità di richiesta del beneficio sono descritti in dettaglio nella circolare n. 51 del 30 marzo 2012. L’Ente previdenziale, a Riguardo ad alcune richieste di precisazioni pervenute durante la fase sperimentale, intende precisare che il beneficio segue una logica di “cassa” con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 e nei in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2010, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali.

Non solo, laddove, nel corso del 2010, sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2009, ai fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato la relativa condizione all’ultrattività del contratto.

Le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003, pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

Infine, le società capogruppo, ove delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società controllate e collegate, potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alla medesime società.

Lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello
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