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Precisazioni del Garante della Privacy sulla comunicazione Inps dei lavoratori

 Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge  sui benefici previdenziali in favore  dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è  rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

Infatti, il Garante, con Provvedimento 21 marzo 2012 n. 115, cui si era rivolto l’Inps  a seguito della richiesta di una DPL di ricevere comunicazione di dati  dal predetto Istituto per la ricostruzione del curriculum professionale di  alcuni lavoratori   richiedenti i    richiamati benefici per gli esposti all’amianto.

Secondo il Ministero le finalità istituzionali che giustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell’attività di indagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provinciali del lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo dei lavoratori esposti all’amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato o fallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667).

Il Garante della Privacy precisa che i lavoratori che siano stati adibiti ad attività lavorative che comportano l’esposizione all’amianto accertata dall’INAIL hanno diritto a benefici previdenziali, previa presentazione di apposita istanza redatta in conformità ai modelli allegati al citato decreto e corredata dal curriculum professionale rilasciato (di regola) dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha prestato la propria attività lavorativa. Il curriculum professionale, predisposto anch’esso secondo uno schema contenuto nel menzionato decreto, deve contenere gli estremi del datore di lavoro nonché l’indicazione, per ogni periodo lavorativo, dei reparti e delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile” il curriculum è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, “previe apposite indagini” (art. 3, comma 5, decreto cit.). Nessuna ulteriore indicazione è fornita quanto alle modalità di svolgimento delle menzionate indagini.

Sempre per il Garante si deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.M. 27 ottobre 2004, il Ministero può lecitamente porre in essere le necessarie operazioni di trattamento finalizzate allo svolgimento delle necessarie indagini, acquisendo le informazioni di carattere personale che risultino comunque pertinenti e non eccedenti in vista della redazione del curriculum professionale da trasmettere successivamente all’INAIL.

A questo riguardo, però, l’estratto conto previdenziale predisposto dall’INPS secondo procedure dallo stesso Ente predefinite nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, contiene dati personali che risultano eccedenti rispetto alla diversa, ancorché legittima finalità perseguita dal Ministero: in particolare, non risulta pertinente la prospettata comunicazione dei dati personali relativi alla retribuzione o al reddito percepito dal lavoratore, nonché l’ammontare dei contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico.

Il Garante, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Codice, determina che l’INPS possa comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati personali ricavati dall’estratto conto previdenziale relativi a ciascun lavoratore indicato dal Ministero, limitatamente a denominazione del datore di lavoro, periodo lavorativo e mansioni cui il lavoratore è stato adibito.

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