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La riduzione dei premi Inail 2011 per le imprese artigiane

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto in riferimento della riduzione dei premi Inail spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e 781, lett. B) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita, per l’anno 2011, in misura pari al 7,01%.

In effetti,  con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

La riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro.

Non solo, è anche necessario che le imprese non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio e a questo proposito si richiama l’attenzione sul decreto interministeriale Lavoro/Economia  del 27 gennaio 2012  relativo alla riduzione dell’importo del premio assicurativo, dovuto per l’anno 2011, del 7,01%, per le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2009/2010.

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