Per la tessera sanitaria e il codice fiscale i duplicati si richiedono online

 L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato dello scorso 24 aprile 2012, informa che i due documenti maggiormente utilizzati dai lavoratori italiani possono essere richiesti anche online; infatti, collegandosi al sito internet è possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile

In questo modo debutta il nuovo servizio web per richiedere i duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale, nel caso in cui il cittadino non sia in possesso della Tessera Sanitaria perché non assistito dal Servizio Sanitario Nazionale.

Una volta superati i necessari controlli di correttezza e congruenza dei dati comunicati al momento della richiesta, la tessera viene inviata direttamente all’indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.

La legge quadro sull’handicap

 La legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche conosciuta come legge quadro sull’handicap, riconosce diversi benefit a favore di lavoratori o familiari di persone con disabilità.

Infatti, a titolo di esempio, è possibile ricordare che all’articolo 6, in materia di prevenzione e diagnosi precoce, si prevedono interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23.12.78 n. 833 e successive modificazioni .

L’articolo 7, in tema di cura e riabilitazione, si prevede la possibilità di realizzare programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro coinvolgendo la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale.

Costituire le rappresentante sindacali aziendali

 Le rappresentanze sindacali aziendali presenti nei luoghi di lavoro sono stati espressamente riconosciute dall’articolo 19 della Legge 300/1970, o Statuto dei lavoratori. Infatti, prima le rappresentanze sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966.

Ricordiamo che le Rappresentante Sindacali aziendali possono essere costituite in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti e l’iniziativa può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle  associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle RSA, dalle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità produttiva od amministrativa o da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente costituite.

Secondo le regole attuali è necessario presentare le liste di candidati che sono intenzionati ad assumere il ruolo di delegato. In effetti, le liste possono essere presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nella unità lavorativa o dalle  associazioni sindacali purchè formalmente costituite e che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

Termina il periodo transitorio del nuovo apprendistato

 Dallo scorso 26 aprile 2012 entra pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 167/2011, in materia di Apprendistato e che da questa data sono abrogate le seguenti disposizioni legislative: Legge n. 25/1955 –  articoli 21 e 22 della Legge n. 56/1987  – articolo 16 della Legge n. 196/1997  – articoli da 47 a 53 del D.L.vo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 23 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 interviene sulla durata del contratto, sulla formazione esclusivamente aziendale, sull’abolizione di adempimenti burocratici e sulle visite mediche pre-assuntive per maggiorenni.

Ricordiamo che il contratto di apprendistato diventa il contratto formativo per eccellenza, assolve sia al diritto dovere di istruzione e formazione (secondo la nuova riforma dei cicli scolatici L. 53/2003 ) sia all’apprendimento professionale anche di specializzazione tecnica superiore.

Il nuovo apprendistato integra tre differenti tipologie contrattuali con una nuova forma: il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale e, infine, il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 47 Dlgs 276/03).

L’indennità una tantum per i Co.co.co

 L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.co..
Ricordiamo che, in base al testo del messaggio, l’Inps pone in evidenza che i diversi rapporti di collaborazione per i quali è prevista la prestazione una tantum.

Infatti, per gli effetti legislativi, la prestazione è limitata ai “collaboratori coordinati e continuativi” così come si prevede all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Per questa ragione, i beneficiari sono i lavoratori che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto come regolamentato dalla citata disposizione e sono quindi esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito di applicazione del citato articolo 61, comma 1, così come i mini co.co.co e i lavoratori autonomi occasionali.

Il tribunale Lecce rigetta il ricorso per comportamento antisindacale alla CNH Italia

 Il tribunale di Lecce, Sezione Lavoro,  con ordinanza del 12 aprile 2012 relativa al ricorso della Fiom-CGIL contro la società CNH Italia per comportamento antisindacale, in particolare, per aver negato la efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della rappresentanza aziendale Fiom presso l’unità produttiva di Lecce, ha di nuovo dato ragione alla Fiat.

Per espressa volontà del Tribunale, la FIOM, rappresentanza dei metalmeccanici presente in CGIL, non può vantare titoli per avere una rappresentanza sindacale all’interno dello stabilimento Cnh Italia di Lecce (Gruppo Fiat).  Infatti, la sezione lavoro del Tribunale di Lecce ha così respinto un ricorso presentato dalla federazione provinciale di Lecce della Fiom contro la società del gruppo torinese accusata di comportamento antisindacale per non avere riconosciuto la legittimità delle nomine dei dirigenti sindacali della Fiom presso lo stabilimento di Lecce.

Riforma del mercato del lavoro e l’apprendimento permanente

 Nel disegno di legge presentato dal Governo Monti in materia di “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” disciplina l’apprendimento permanente. In particolare, il riferimento si trova agli articoli 66-69, il testo prevede l’introduzione alcune norme necessarie per la costruzione di un sistema nazionale per l’apprendimento permanente.

Il testo definisce l’apprendimento permanente nelle sue dimensioni – formale, non formale e informale – e in tutte le sue prospettive (personali, civiche, sociali e occupazionali) e afferma chiaramente l’esigenza di riconoscere e valorizzare le conoscenze e le competenze comunque acquisite nel lavoro e nella vita.

Prorogati i termini per la presentazione del modello 730/2012

 Sono stati modificati i termini per presentare il modello 730/2012; infatti, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2012 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati prorogati i termini: entro il 16 maggio al sostituto d’imposta oppure entro il 20 giugno ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Con questa nuova decisione è stata data facoltà ai contribuenti di presentare la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 16 maggio 2012 al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare assistenza fiscale o, in alternativa, entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

La prevenzione rischi nelle aziende green economy

 Per la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’Agenzia internazionale punta il riflettore su un settore produttivo – quello legato all’uso di tecnologie e di modalità più rispettose dell’ambiente – in grande sviluppo ma, proprio perché “nuovo”, per molti aspetti ancora ignoto sul fronte del rischio infortunistico.

Infatti, “verde” non è sempre sinonimo di “sicuro”: l’utilizzo di tecnologie e di modalità produttive più rispettose dell’ambiente spesso risulta tutt’altro che sicuro per i lavoratori. L’Ilo – l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne – osserva la necessità di integrare misure per la sicurezza e la salute fin dalla fase di progettazione dei lavori verdi.”

L’anticipazione oneri indennità di mobilità

 L’Inps, con messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012, informa che la somma dovuta a titolo di anticipazione sugli oneri per l’indennità di mobilità dai datori di lavoro che attivino la procedura di mobilità – pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti – deve essere versata tramite il modello F24, utilizzando la causale ACIM (Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità) nel campo contributo della sezione Inps.

Questa modalità di pagamento sostituisce quindi quello tradizionale con bollettino di conto corrente postale precompilato dalla sede Inps competente. Restano invece invariate le modalità di versamento delle rate del contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell’indennità di mobilità, secondo quanto previsto dal documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili.

Istruzioni Inps per il pagamento in contanti o assegno

 Il nostro istituto previdenziale ha offerto alcune delucidazioni in merito al pagamento dei propri servizi da parte della sua utenza; in effetti, così come riporta il Messaggio del 24 aprile n. 7073, l’Inps intende chiarire alcuni punti contenuti nell’articolo 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, relativo al divieto di pagamenti all’Istituto in contanti o con assegni.

Si ricorda che l’articolo in evidenza precisa che a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nuova Direttiva del Ministero dell’Interno in materia di cittadinanza per matrimonio

 L’ultima Direttiva del Ministero, pubblicata nella G.U. 24 aprile 2012 n. 96, ricorda che saranno le Prefetture ad  istruire e definire le richieste degli stranieri  di attribuzione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio.

La Direttiva si è resa necessaria per via della sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri nel territorio italiano che ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarità degli adempimenti istruttori.

In base ai dati in possesso del Ministero sono in aumento sia i nuclei familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.

La somma aggiuntiva per gli iscritti Inpdap e Inps

 La somma aggiuntiva è una quota, per l’appunto aggiuntiva, che i pensionati possono percepire una sola volta all’anno se potranno dismostrare alcuni requisiti. Infatti, l’articolo 5 del decreto legge 81 del 2 luglio 2007, convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007, ha previsto un sostegno per i titolari di pensioni basse, una somma aggiuntiva che i pensionati Inpdap riceveranno una volta l’anno insieme alla pensione: questa somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.