L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato dello scorso 24 aprile 2012, informa che i due documenti maggiormente utilizzati dai lavoratori italiani possono essere richiesti anche online; infatti, collegandosi al sito internet è possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile
In questo modo debutta il nuovo servizio web per richiedere i duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale, nel caso in cui il cittadino non sia in possesso della Tessera Sanitaria perché non assistito dal Servizio Sanitario Nazionale.
Una volta superati i necessari controlli di correttezza e congruenza dei dati comunicati al momento della richiesta, la tessera viene inviata direttamente all’indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.
L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.co..
Per la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’Agenzia internazionale punta il riflettore su un settore produttivo – quello legato all’uso di tecnologie e di modalità più rispettose dell’ambiente – in grande sviluppo ma, proprio perché “nuovo”, per molti aspetti ancora ignoto sul fronte del rischio infortunistico.
L’Inps, con messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012, informa che la somma dovuta a titolo di anticipazione sugli oneri per l’indennità di mobilità dai datori di lavoro che attivino la procedura di mobilità – pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti – deve essere versata tramite il modello F24, utilizzando la causale ACIM (Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità) nel campo contributo della sezione Inps.
Il nostro istituto previdenziale ha offerto alcune delucidazioni in merito al pagamento dei propri servizi da parte della sua utenza; in effetti, così come riporta il Messaggio del 24 aprile n. 7073, l’Inps intende chiarire alcuni punti contenuti nell’articolo 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, relativo al divieto di pagamenti all’Istituto in contanti o con assegni.
L’ultima Direttiva del Ministero, pubblicata nella G.U. 24 aprile 2012 n. 96, ricorda che saranno le Prefetture ad istruire e definire le richieste degli stranieri di attribuzione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio.
La somma aggiuntiva è una quota, per l’appunto aggiuntiva, che i pensionati possono percepire una sola volta all’anno se potranno dismostrare alcuni requisiti. Infatti, l’articolo 5 del decreto legge 81 del 2 luglio 2007, convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007, ha previsto un sostegno per i titolari di pensioni basse, una somma aggiuntiva che i pensionati Inpdap riceveranno una volta l’anno insieme alla pensione: questa somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.