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Entra in vigore il protocollo d’intesa in tema di apprendistato della Regione basilicata

 Le rappresentanze sindacali regionali, in modo particolare la CGIL, hanno sottoscritto un accordo tra Regione e parti sociali,  allo scopo di dare gambe al contratto di apprendistato nella regione basilicata. A questo proposito, Alessandro Genovesi, Segretario Regionale della CGIL Basilicata, osserva che

Dopo la sottoscrizione, da parte di tutte le principali forze sociali dell’accordo regionale sull’apprendistato, la nostra Regione può vantarsi di avere una delle norme, in materia, tra le più avanzate, che recepisce il nuovo Testo Unico e soprattutto esalta l’idea di fondo di fare di questa tipologia contrattuale, la tipologia principale per offrire un buon lavoro ai tanti giovani lucani. Le imprese non hanno quindi più scusanti: ora è il momento di investire sui giovani, di rispondere alla crisi che stiamo attraversando, mettendo da parte i tanti contratti precari finora utilizzati e facendo dell’apprendistato, per il suo valore formativo fondamentale, la vera scommessa per il domani

Grazie a questo accordo si riconosce al sistema pubblico, sia nell’erogazione della formazione che nelle fasi di verifica e certificazione dei percorsi formativi e delle eventuali competenze formative dell’impresa.

In particolare, l’accordo prevede che l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale viene applicato ai giovani dai 15 ai 25 anni, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, assicurando agli apprendisti i curricula previsti dai percorsi di IeFP nel rispetto dell’ordinamento statale e regionale. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale sono rivolti ai giovani in obbligo formativo in età compresa tra 15 e 18 anni e ai giovani con più di 18 anni senza qualifica e in possesso del diploma di licenza media.

L’azienda, per poter erogare la formazione interna, di cui all’art. 5 dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012 e per la formazione di cui al successivo comma 8, deve ottenere il riconoscimento della capacità formativa, come successivamente specificato.

Al fine di ottenere il riconoscimento della capacità formativa interna, l’azienda deve possedere i seguenti requisiti minimi: disponibilità di risorse umane idonee e finalizzate al trasferimento di contenuti formativi, disponibilità di attrezzature e macchinari idonei al corretto svolgimento della formazione, e di locali non dedicati alla produzione di beni e servizi, e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e la disponibilità di un tutore o referente aziendale in possesso dei requisiti in seguito definiti.
Il riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato in Confcommercio
Accordo Stato-Regione sull’apprendistato

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