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Istruzioni Inps per il pagamento in contanti o assegno

 Il nostro istituto previdenziale ha offerto alcune delucidazioni in merito al pagamento dei propri servizi da parte della sua utenza; in effetti, così come riporta il Messaggio del 24 aprile n. 7073, l’Inps intende chiarire alcuni punti contenuti nell’articolo 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, relativo al divieto di pagamenti all’Istituto in contanti o con assegni.

Si ricorda che l’articolo in evidenza precisa che a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La volontà del legislatore è quella di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni e si pone in linea con le altre emanate dal Governo in quest’ultimo periodo per il contrasto all’uso del contante e degli assegni circolari dal lato dei pagamenti dalle pubbliche amministrazioni.

L’Inps, da parte sua, precisa che le riscossioni dell’Istituto sono effettuate, in virtù di leggi, regolamenti, deliberazioni consiliari o determinazioni presidenziali, su specifici canali di incasso (F24, MAV, RID, POS virtuale, Reti amiche).

Per la precisione il nostro Istituto previdenziale ricorda comunque che esistono alcune somme tra cui quelle dovute dalla controparte soccombente in sede giudiziale ovvero le somme versate dalle curatele fallimentari in cui i pagamenti all’Istituto sono effettuati dagli interessati anche mediante assegni.

Questo particolare sistema, dal primo maggio 2012, non potrà più avvenire, ma dovranno essere canalizzati su specifici canali di riscossione, potranno essere effettuati esclusivamente o tramite bonifico su c/c bancario o postale della sede ovvero utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni varie.
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