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Nuova Direttiva del Ministero dell’Interno in materia di cittadinanza per matrimonio

 L’ultima Direttiva del Ministero, pubblicata nella G.U. 24 aprile 2012 n. 96, ricorda che saranno le Prefetture ad  istruire e definire le richieste degli stranieri  di attribuzione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio.

La Direttiva si è resa necessaria per via della sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri nel territorio italiano che ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarità degli adempimenti istruttori.

In base ai dati in possesso del Ministero sono in aumento sia i nuclei familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.

In base alla Direttiva si precisa che sono attribuiti alla competenza del Prefetto l’accoglimento dell’istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 della legge n. 91/1992. Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, l’organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

Il nuovo assetto di competenze opererà a decorrere dal 1° giugno 2012, in modo da dare il tempo di apportare le necessarie rimodulazioni all’organizzazione degli uffici e alle procedure in uso.

Il Ministero ribadisce che spetta allo stesso Ministero a denegare l’acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lettera c) dell’art. 6 della legge n. 91 o ad accogliere l’istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistono.

Infine, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione sovraintenderà alla fase di transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente per qualsiasi esigenza.

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