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Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulla rateizzazione sanzioni

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 10648/2012, ha fornito alcuni chiarimenti sulla rateizzazione delle sanzioni con cifre superiori a 200 euro.

In effetti, il Ministero, in riferimento alla legge n.120/2010, conferma la possibilità per i soggetti che si trovino in condizioni economiche disagiate di poter richiedere la ripartizione in differenti rate mensili del pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni, accertate contestualmente attraverso con un unico verbale di importo superiore ad euro 200.

Ricordiamo che il provvedimento di rateizzazione si applica

ai soli casi previsti dalla norma in parola e, pertanto, unicamente alle sanzioni emesse ai sensi del codice della strada, considerata la specificità della novella normativa e la sua peculiare collocazione nel Codice della Strada, in ossequio al principio di specialità previsto dall’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È infatti esclusa la possibilità di estensione analogica della previsione dell’art. 26 L. 689/81, al fine di ottenere la rateizzazione della sanzione ridotta indicata nel verbale di accertamento e notificazione dell’illecito amministrativo, prima della emanazione della successiva ordinanza-ingiunzione (cfr. interpello n. 4/11), posto che, per espressa disposizione di legge, la sanzione ridotta indicata nel verbale di contestazione deve essere pagata entro sessanta giorni e non può quindi essere sottoposta ad ulteriore rateizzazione (art. 16, L. n. 689/81)

La nota ministeriale ricorda che il Prefetto dovrà accogliere o rigettare l’istanza di rateizzazione e deve darne necessaria comunicazione alla Direzione Territoriale competente territorialmente e, nel caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione, sarà la stessa Direzione Territoriale da cui dipende il soggetto accertatore a verificare il pagamento di ciascuna rata.

La nota ribadisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, in un momento successivo, di due rate (anche non consecutive), il debitore decade dal beneficio.

Ricordiamo che, in caso di rigetto della istanza di rateizzazione, il trasgressore è tenuto a pagare la sanzione amministrativa entro 30 giorni decorrenti dalla notifica.

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