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Lavoro, chiarimenti sul Libro Unico del Lavoro

Il Ministero del lavoro ha diffuso la sua circolare n. 23 dello scorso 30 agosto 2011 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla diffidabilità e sanzionabilità delle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro e di prospetti paga così come posti in evidenza dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Ministero, attraverso una sua nota, ha voluto precisare che particolare attenzione è posta alla applicabilità dell’articolo 8 della Legge n. 689/1981, sull’utilizzo del “cumulo giuridico” e della “continuazione” nelle ipotesi in cui tali violazioni si siano protratte per più mesi.

Non solo, sono state offerte anche importanti precisazioni sono altresì fornite in relazione alla contestuale applicazione sia delle sanzioni in materia di Libro Unico del Lavoro che in materia di prospetti paga ai sensi della Legge n. 4/1953.

Secondo la circolare emessa dal Ministero diretto da Maurizio Sacconi sono state offerte diversi chiarimenti sul Libro Unico del Lavoro e sugli illeciti diffidabili. In modo particolare, sul quadro normativo offerto dagli articolo 39 e 40 del decreto n. 112/2008, così come convertito dalla legge n. 133/2008, in materia di Libro Unico del Lavoro incide la nuova disciplina della diffida obbligatoria. In effetti, rispetto alla precedente formulazione normativa si prevede una estensione delle inosservanze interessante dalla diffida. Secondo le osservazioni del Ministero è possibile regolarizzare tutti quegli adempimenti di carattere documentale che non attengono esclusivamente ad una tutela psicofisica del lavoratore.

In base a queste considerazioni, il Ministero ribadisce che, ad eccezione di quello concernente la mancata conservazione, possono essere oggetto di diffida obbligatoria con l’ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione nella misura del  minimo stabilito dalla legge.

Il personale ispettivo del Ministero, con riferimento all’illecito relativo alla omessa o infedele registrazione dei dati sul Libro Unico, provvederà a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze a meno che lo stesso personale del Ministero non accerti la reale volontà del datore di lavoro di alterare i dati riportati sul LUL compiendo, a questo riguardo, un dolo nella commissione dell’illecito.

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