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Rettifica dal Ministero del Lavoro sulle sanazioni sul collocamento dei non vedenti

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto una rettifica al decreto di adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti non vedenti.

Infatti, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 212 dello scorso 3 settembre 2012 che dispone la rettifica del Decreto Direttoriale n. 181 del 24 luglio 2012 a proposito dell’adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti non vedenti così come prevede la legge n. 113 del 23 marzo 1985.

In effetti, il Ministero ha deciso di correre ai ripari in merito ad una sanzione amministrativa non riportata correttamente nel decreto e, come si dice nel campo, in questo modo ha voluto rimediare ad un errore materiale.

In questo modo si introduce la corretta cifra al decreto passando, da quelli erroneamente riportati, ossia di 23,68 e 25.40 euro a quelli attuali in 94.79 e 101.41.

A questo proposito ricordiamo che la legge n. 113 del 23 marzo 1985 riguarda l’aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti e si introduce, tra l’altro, l’Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, che risulta articolato a livello regionale.

In base alle disposizioni previste, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell’albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione.

In particolare, in tema di sanzioni i soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 5 entro i termini indicati sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa.

Allo stesso modo, i datori di lavoro privati che, essendo obbligati, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, al pagamento di una sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

In questo quadro, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell’ufficio provinciale del lavoro e le somme riscosse a questo titolo sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini.

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