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La collaboratrice domestica deve essere sempre retribuita

 Anche se il datore di lavoro è temporaneamente assente, magari perché ha organizzato una gita fuori città con la famiglia, la collaboratrice familiare deve essere sempre retribuita così come stabilisce l’articolo 19 del contratto collettivo di lavoro. Non solo, in questo caso non possono nemmeno essere concesse le ferie a patto che nella lettera di assunzione non venga stabilito il contemporaneo godimento con il datore di lavoro.

A questo proposito si ricorda che le ferie non possono essere  divise in più di due periodi l’anno e comunque concordati tra le parti. Non solo, durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio. Il diritto alla ferie è irrinunciabile e generalmente deve essere fruito da giugno a settembre.

In occorrenza con l’avvicinarsi delle prossime festività pasquali occorre precisare che il lunedì dell’Angelo è riconosciuto come festivo e dovrà essere osservato il completo riposo, così come stabilisce sempre la contrattazione di riferimento. Per questa ragione i lavoratori conviventi  percepiranno la normale retribuzione mensile (26 giorni retribuiti a fronte di 25 lavorati) mentre a quelli a ore, la festività verrà pagata con 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto.

Come prova del rapporto di lavoro occorre predisporre il prospetto paga in duplice copia con gli elementi retributivi riconosciuti, ma, nel contempo, è anche necessario precisare che il datore di lavoro domestico non è tenuto a rilasciare il Cud (poiché non è sostituto di imposta) anche se, su eventuale richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nel 2011. La certificazione sostitutiva del Cud potrà essere usata dal lavoratore per la propria dichiarazione dei redditi e, se straniero, in fase di rinnovo dei documenti di soggiorno.

Ricordiamo che il datore di lavoro domestico ha diritto a portare in deduzione i costi necessari al pagamento dei contributi della colf e della badante, oltre a parte del costo retributivo sostenuto per la badante del genitore (Livello Cs) nel limite di 399 euro quando il reddito non sia superiore a 40mila euro/annui.

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