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Concorso per 80 commissari nella Polizia di Stato

Il Concorso selezionato da Gazzetta del Lavoro riguarda la selezione di 80 commissari nella Polizia di Stato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 marzo 2009.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per le Risorse umane
333-B/12H.17(09)

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

VISTO l’articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l’unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

VISTI i commi 5° e 6° dell’articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione della pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il regolamento contenente le norme per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l’altro, i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 6 febbraio 2004, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea specialistiche per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, del 5 maggio 2004, con il quale viene definita l’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, concernente la determinazione della laurea magistrale in giurisprudenza;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 e successive integrazioni, concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale;

VISTO il proprio decreto, in data 30 dicembre 2008 n. 333-C/9035/130, che ha determinato in 80 i posti per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2009”;

CONSIDERATO che non è possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l’eventuale prova preselettiva e le prove scritte d’esame;

D E C R E T A:

ART. 1
Posti a concorso

E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Dei suddetti 80 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti:
A) venti sono riservati agli orfani del personale della Pubblica Sicurezza, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;
B) due sono riservati, ai sensi dell’articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli Ufficiali di Complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell’articolo 37 della legge medesima, nonché agli Ufficiali in ferma prefissata ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste dal primo comma dell’articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
C) due sono riservati a coloro che siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento dell’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.

ART. 2
Requisiti per l’ammissione

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d’età è elevato a quaranta anni;
e)
1) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o lauree equipollenti, conseguito presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato, rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
2) oppure laurea specialistica, conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del 6 febbraio 2004:
– classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
– classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
– classe delle lauree specialistiche in scienza dell’economia (64/S);
– classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);
– classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
– classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S);
3) oppure il possesso dei seguenti titoli di studio di laurea magistrale:
– a) laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);
– b) laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
– c) laurea magistrale in scienze dell’economia (LM-56);
– d) laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77);
– e) laurea magistrale in scienze della politica (LM-62);
4) oppure diploma di laurea conseguito presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche di cui al punto 2) dal decreto interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004). Al riguardo, si precisa che il candidato in possesso di una delle citate lauree che trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche, dovrà allegare alla domanda di partecipazione il certificato con il quale l’Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale classe è equiparato il proprio titolo di studio;
f) avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
5) idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

ART. 3
Casi particolari di esclusione

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati “obiettori di coscienza”, ovvero ammessi a prestare “servizio civile”, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sarà disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 4
Tutela dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane –Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – per le finalità di gestione del concorso medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato.

L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – Via del Castro Pretorio, n. 5, Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’ Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia.

ART. 5
Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi sull’apposito modulo allegato al presente bando e comunque reperibile presso le Questure, dovranno essere presentate alla Questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite alla Questura competente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

I candidati che si trovano all’estero possono inviare la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche o agli Uffici Consolari, che ne cureranno l’invio alla Questura della provincia di residenza o nelle cui liste elettorali sono iscritti; le Questure provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette Rappresentanze Diplomatiche ed Uffici Consolari, per quanto necessario all’eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1 – il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);
2 – la data ed il luogo di nascita nonché il codice fiscale;
3 – il possesso della cittadinanza italiana;
4 – il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5 – di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
6 – a) il diploma di laurea specialistica o magistrale con l’indicazione dell’Università o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della classe di laurea di appartenenza;
b) ovvero il diploma di laurea rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, con l’indicazione dell’Università o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonché, ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente art. 2, lettera e), punto 4, la classe di laurea specialistica alla quale il diploma di laurea viene equiparato con certificazione rilasciata dall’Ateneo che lo ha conferito;
7 – la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova di esame, di cui al successivo articolo 15 del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; a tal fine il candidato dovrà utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative del modulo di domanda;
8 – di non essere stati dichiarati “obiettori di coscienza”, ovvero ammessi a prestare “servizio civile”, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni;
9 – i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – Via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.

Nelle domande dovrà essere indicato l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Tale indicazione dovrà essere riportata nello spazio riservato alle “ANNOTAZIONI INTEGRATIVE” del citato modulo di partecipazione. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all’articolo 1, secondo comma lettere A), B) e C), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando, nell’apposito spazio concernente le “ANNOTAZIONI INTEGRATIVE”, gli estremi del titolo in base al quale concorrono.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui al secondo comma, lettera C, del precedente articolo 1, dovranno inoltre indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d’esame.

Le domande di partecipazione, a pena di nullità, dovranno essere sottoscritte dai candidati.
L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

ART. 6
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso ai ruoli dei commissari, da costituirsi con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonchè da due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame.

Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all’informatica, la Commissione esaminatrice, limitatamente all’espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

ART. 7
Prova preselettiva

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non sia inferiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove.
La prova è articolata in quesiti a risposta a scelta multipla, diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo.

I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva, in ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000.
Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica domanda seguita da 5 risposte, delle quali una sola è esatta.

I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
Qualora il numero dei candidati lo richieda, l’espletamento della prova preselettiva può aver luogo in più sedi decentrate a livello regionale o interregionale.
In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalità di cui ai commi 7 ed 8 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La votazione conseguita non concorre alla formazione del voto finale di merito.

ART. 8
Svolgimento della prova preselettiva

La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati divisi per sedi, nei giorni e nell’ora che verranno pubblicati successivamente.
Dopo l’ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la Commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari già selezionati automaticamente.
I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati è autorizzata dalla Commissione.
E’ disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della Commissione.

I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi, vertenti sulle discipline indicate nell’articolo 7, in ragione di quaranta per ciascuna materia, con tempo massimo complessivo per le risposte di duecentodieci minuti.
I questionari sono formulati come domande dirette cui deve corrispondere una ed una sola delle cinque risposte.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata, tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficoltà delle domande.
A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.

ART. 9
Diario prova preselettiva

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 14 aprile 2009 verranno pubblicati i quesiti oggetto dell’eventuale prova preselettiva, nonché la data ed il luogo di svolgimento.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

ART. 10
Formazione della graduatoria

La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica.
Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, alle risposte dei candidati.
I candidati che abbiano conseguito punteggi identici saranno collocati nella stessa posizione di graduatoria.
La graduatoria è resa pubblica mediante consultazione sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce “concorsi”).

Dell’approvazione della graduatoria stessa è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 11
Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali

Ai fini dell’ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell’ora che saranno preventivamente comunicati, un numero sufficiente di candidati acchè il numero degli idonei raggiunga le 400 unità, pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso.

Tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati riconosciuti idonei entro i limiti dell’aliquota predetta saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere le prove scritte.
Ai fini dell’accertamento delle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, da parte di una Commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – FF.OO. – con qualifica di coordinatore di “settore sportivo”.
Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
PROVA
UOMINI
DONNE
NOTE
Corsa 1000 m.
Tempo max 4’ 15”
Tempo max 4’ 45”
Salto in alto
1,10 m.
0,90 m.
Max 3 tentativi
Sollevamento alla sbarra
e
Flessioni sulle braccia
n. 5
n. 15
n. 2
n.10
Continuativi
(Max 2 min.)

I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e di certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi accertamenti psico-fisici, a cura di una apposita Commissione nominata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

A tal fine, il candidato sarà sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 12
Accertamenti attitudinali

I candidati riconosciuti idonei alla visita fisica e psichica verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività di polizia. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneità.

Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, differenziati in relazione alle funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 13
Prove d’esame

I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano risultati idonei alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove scritte d’esame di cui all’articolo 15 del presente bando.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 5 giugno 2009 verrà data comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove scritte.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Durante la prova preliminare e le prove scritte d’esame non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

E’ vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Gli elaborati relativi alle prove scritte d’esame debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

Ai candidati è consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note nè richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonchè i dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all’atto dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso.

ART. 14
Diario ulteriori prove

Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 7 del presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 15 maggio 2009 verranno resi noti la data ed il luogo delle prove scritte e verranno date comunicazioni in ordine agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

ART. 15
Materie d’esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
– diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
– diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
– diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando; informatica.

L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza l’ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

ART. 16
Ammissione alla prova orale

Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.
La Commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all’esame dell’altro.

L’ammissione al colloquio, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati ascoltati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.

L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell’Interno.

ART. 17
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere l’eventuale prova preliminare, la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

ART. 18
Presentazione dei documenti

I candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

ART. 19
Graduatoria di merito

Espletate le prove d’esame, la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall’articolo 1 del presente decreto, nonchè secondo le disposizioni previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20
Approvazione graduatoria

La graduatoria del concorso è approvata con apposito decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.

A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualità personali:
a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per reati non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio, di cui all’articolo 2, lett. e), del presente bando;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti degli obblighi di leva.

Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati Commissari ed immessi in servizio, nell’ordine della graduatoria.

ART. 21
Termine consegna documenti

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente articolo 18 non saranno valutati ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, come stabilito dal precedente articolo 20, il mancato completamento della documentazione o l’omessa regolarizzazione della stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell’apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina.

ART. 22
Status dei vincitori

I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione del Ministero dell’ Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

ART. 23
Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 24
Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei commissari

I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di formazione della durata di due anni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo.
Al termine del corso di formazione i Commissari capo saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ad esclusione degli Uffici Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli uffici situati nelle province in cui risiedono alla data del presente bando, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

L’assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’ambito delle sedi indicate dall’Amministrazione.
I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera C, verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami”.
Roma, 17 febbraio 2009

F.to IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Manganelli

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