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Il congedo di paternità nella riforma del mercato del lavoro

 È stato pubblicato il decreto ministeriale che detta le norme per la fruizione dei permessi a favore del padre, così come espressamente richiamato nella legge 92/2012 con le disposizioni sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Si ricorda che il congedo si divide tra obbligatorio e facoltativo. In merito alla parte obbligatoria si precisa che il congedo di un giorno è fruibile dal padre, lavoratore dipendente, entro il 5 mese di vita del figlio ed è usufruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice che si aggiunge a questo.

Non solo, il nostro ordinamento lo estende anche al padre adottivo o affidatario e, in base a alle modifiche introdotte, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.

Al contrario, il congedo facoltativo di uno o due giorni è fruibile dal padre, lavoratore dipendente, entro il 5 mese di vita del figlio ed è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum.

In questo caso, secondo diverse indicazioni, la madre avrà diritto a tre mesi meno uno o due giorni, ovvero la detrazione deve essere pari al numero di giorni di congedo facoltativo fruiti dal padre. Come si ricorda, anche in questo caso, la disciplina si estende al padre adottivo o affidatario e si applica alle nascite avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.

La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro in forma scritta, o utilizzando sistemi telematici, dove si pone in evidenza del numero dei giorni che si intende fruire con un preavviso minimo di 15 giorni sulla base della data presunta del parto. Solo successivamente, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici che l’INPS mette a disposizione.

Si ricorda che, nel caso di Congedo Facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo della madre. La stessa dichiarazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

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