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Trattamento economico congedo di paternità

 I lavoratori dipendenti diventati padri di bambini nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 hanno diritto ad astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa per un giorno entro i cinque mesi di vita del bambino in virtù dell’introduzione in Italia, in via sperimentale, del congedo di paternità obbligatorio.

Tale congedo di un giorno si va ad aggiungere al congedo facoltativo di massimi due giorni già previsto e che il lavoratore dipendente padre può chiedere in sostituzione del congedo di maternità spettante alla madre. In altre parole, il congedo di paternità obbligatorio si aggiunge al congedo di maternità spettante alla lavoratrice madre, mentre il congedo di paternità facoltativo è subordinato alla rinuncia da parte della madre della fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni corrispondenti a quelli richiesti dal padre.

I due congedi spettanti al lavoratore padre sono invece identici dal punto di vista del trattamento economico, in quanto in entrambi i casi viene riconosciuto al lavoratore per ciascun giorno di congedo un’indennità corrisposta dal datore di lavoro, ma a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione giornaliera spettante.

Soprattutto in merito al congedo obbligatorio, trattandosi di una norma di recente introduzione, sono in molti a domandarsi come richiedere il congedo di paternità. Ebbene, sia per il congedo obbligatorio che per quello facoltativo il lavoratore deve semplicemente informare il proprio datore di lavoro, tramite lettera scritta, del o dei giorni in cui intende assentarsi dal lavoro per fruire di tale congedo, con un preavviso di almeno quindici giorni. In caso di congedo di paternità facoltativo è inoltre necessario allegare alla richiesta un documento in cui la madre dichiara di astenersi dalla fruizione del congedo di maternità per un numero corrispondente di giorni.

 

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