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Contratti a termine: casi di deroga e intervalli stabiliti dai CCNL, precisazioni

 La legge n. 92 del 2012 della Riforma del Lavoro aveva già previsto una deroga agli intervalli di 60 o 90 giorni nella successione dei contratti a termine per mansioni equivalenti. Mediante un percorso a ritroso cerchiamo di capire meglio…

Il comma 9 lettera h) dell’art. 1 della Legge Fornero stabiliva che “I contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei periodi citati, rispettivamente fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato”.

Nello specifico, la riduzione degli intervalli fino a venti giorni e trenta giorni era prevista in caso di: avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

Il comma 9 così riporta: “In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (quindi entro il 18 luglio 2013), sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste”.

La circolare n. 27 del 2012 del Ministero del Lavoro consente alla contrattazione collettiva la deroga nei casi suelencati e la riduzione degli intervalli a 20 giorni, se il contratto scaduto era di massimo 6 mesi, e 30 giorni, se il contratto era superiore a 6 mesi. Quindi il Ministero invita ancora le parti sociali a regolamentare i casi già previsti dalla legge n. 92 del 2012.

In sintesi, in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo dei contratti a termine a 20 e 30 giorni. Pertanto le parti sociali, datori di lavoro e sindacati dei lavoratori, ora devono prendere opportuni accordi, per ogni settore di riferimento, sui casi in cui è possibile tornare alla normativa precedente, ovvero al rinnovo del contratto a tempo determinato con riduzione degli intervalli a 20 giorni, per la stipula di un nuovo contratto a termine per mansioni equivalenti dopo un contratto scaduto di massimo 6 mesi, oppure di 30 giorni, se il contratto scaduto è superiore a 6 mesi.

APPROFONDIMENTI
*Chiarimenti sul contratto a termine e sul suo computo
*Il primo contratto a termine acausale
*Rinnovo contratto a termine, aumentato l’intervallo

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