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Riassunzione con contratto a termine: riduzione intervalli, aggiornamenti

 I contratti collettivi hanno la facoltà di ridurre a 20 o 30 giorni l’intervallo tra due contratti a tempo determinato per lo stesso lavoratore per una durata inferiore o superiore a 6 mesi.

Il Ministero del lavoro con la circolare n. 27 del 2012 dà più spazio al potere di deroga sui rinnovi. Pertanto, i CCNL possono ridurre i 60 o 90 giorni, introdotti dalla riforma del Lavoro Monti Fornero, ai 20 e 30 giorni stabiliti dalla vecchia normativa.

In sintesi, in caso di riassunzione con contratto a termine per mansioni equivalenti, per stipulare un successivo contratto a tempo determinato dopo la scadenza di un contratto a termine tra le parti, con la Riforma del Lavoro del 18 luglio 2012 bisogna attendere intervalli prestabiliti in 60 giorni se il precedente contratto a termine scaduto era inferiore a 6 mesi; in 90 giorni per la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, se il precedente contratto era superiore a 6 mesi.

Ampliando gli intervalli temporali fra un contratto e l’altro, il Governo si prefiggeva lo scopo di combattere l’abuso e l’elusione del contratto a termine mediante il ripetuto ricorso ai contratti a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro, lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni. Uno scopo che sfociava in un altro obiettivo: indurre le imprese alla stipula di (o trasformazione in) contratti a tempo indeterminato.

Poiché l’obiettivo non è stato raggiunto e di fronte ai numerosi appelli dei lavoratori con contratto scaduto, il Ministero del Lavoro ha deciso di rivedere parzialmente la normativa: con la circolare n. 27 del 7 novembre 2012, infatti, ha concesso ai contratti collettivi CCNL il potere di derogare ai 60 o 90 giorni previsti dalla legge 92 del 2012 e di introdurre dei termini ridotti, secondo quanto previsto dalla vecchia normativa.

Di fatto, le parti sociali possono prevedere i casi di riassunzione con contratto a termine con intervalli di tempo a termini ridotti, ossia a 20 giorni per i contratti inferiori a 6 mesi da rinnovare, oppure a 30 giorni per i contratti da rinnovare superiori a 6 mesi: un ritorno alla vecchia normativa sul rinnovo del contratto a termine, mediante l’intervento delle parti sociali nella stipula dei CCNL, che si spera abbia maggior successo.

APPROFONDIMENTI
*Chiarimenti sul contratto a termine e sul suo computo
*Il primo contratto a termine acausale
*Rinnovo contratto a termine, aumentato l’intervallo

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