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Contratti a termine, meno limiti alla successione per start up innovative

 L’articolo 28 del Dl 179/2012 estende le agevolazioni previste per le start up innovative oltre il credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato. Infatti, le agevolazioni potranno essere applicate per quattro anni dalla data di costituzione della società o per un periodo più breve in base all’articolo 25, comma 3.

E inoltre sono previsti meno limiti alla successione per start up innovative. Il comma 2, per l’utilizzo dei contratti a termine, deroga la regola generale dell’articolo 1, comma 1, del Dlgs 368/2001, secondo cui il termine del contratto deve essere giustificato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Una disposizione che consente di non specificare le giustificazioni non solo alle start up ma anche alla somministrazione a tempo determinato.

I contratti devono avere una durata minima di sei mesi e massima di trentasei. In caso di contratti a termine di durata inferiore ai sei mesi, il datore di lavoro dovrà giustificarne le ragioni.

Inoltre, è possibile stipulare più contratti a termine con lo stesso lavoratore senza limiti di pause per la successione da un rapporto all’altro. In sintesi, la start up innovativa ha meno limiti alla successione, non deve rispettare le pause di 60 o 90 giorni tra un contratto a termine e il successivo, ma può passare subito alla stipula di un altro contratto.

Si precisa, tuttavia, che la deroga non riguarda i periodi di prolungamento previsti dall’articolo 5, comma 2, del Dlgs 368/2001: quindi, se il rapporto proseguirà oltre la scadenza prevista non si dovranno superare i periodi di pausa di 30 o 50 giorni rispettivamente per i rapporti inferiori o pari/superiori a 6 mesi, ma il contratto si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato.

Se invece si va oltre il limite massimo dei 36 mesi mediante più rapporti a termine, le start up potranno superare questo limite con un altro successivo contratto a termine ma sempre per attività relative o strumentali all’oggetto sociale della società, purché stipulato nella modalità assistita presso le Dtl e per la durata rimanente del periodo di applicazione delle agevolazioni (4 anni dalla costituzione della nuova società; 4 anni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 179, se la start up è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 se è stata costituita entro i 3 precedenti; 2 se è stata costituita entro i 4 precedenti). Invece, il contratto passerà a tempo indeterminato normalmente, come se venisse stipulato da imprese che non hanno i requisiti previsti per le start up.

Comunque, i contratti a termine in start up innovative hanno meno limiti alla successione e non sono soggetti ai limiti quantitativi fissati dai Ccnl. Per tutti gli altri contratti a termine o in somministrazione saranno applicate invece le relative normative previste.

APPROFONDIMENTI
*Start up innovative: i nuovi requisiti per l’accesso alle agevolazioni
*Start up innovative: regolamentazione dei contratti di lavoro

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