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Il controllo dello stato di malattia di un dipendente

 Le nostre disposizioni legislative tutelano il lavoratore in presenza di uno stato di malattia giustificato da un regolare certificato emesso dal medico competente. In effetti, l’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970, vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

A questo riguardo il nostro codice civile, articolo 2110, ribadisce che – in presenza di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio – si realizza una sospensione del rapporto di lavoro, caratterizzata dal perdurare dell’obbligazione retributiva o indennitaria, entro un certo limite temporale, chiamato anche comporto.

In effetti, secondo la disposizione dell’articolo 2110 del codice civile si ribadisce che in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative] dagli usi o secondo equità.

Questi due norme, in sostanza, non fanno altro che rimarcare l’impossibilità del datore di lavoro di eseguire, o personalmente o mediante medici di propria fiducia, controlli sanitari sullo stato di salute del proprio dipendente anche se conserva il suo diritto a controllare il suo stato ma attraverso enti di diritto pubblico.

Queste disposizioni legislative, anche se datate, non sono per nulla superate visto che il collegato lavoro, ovvero la legge n. 183 del 4 novembre 2010, ha ribadito la centralità dell’istituzione pubbliche come strumento per procedere al controllo dello stato di salute.

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