
È stato diffuso una nota di chiarimento in merito all’obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei lavoratori per i quali ricorre una circostanza di esenzione dall’obbligo di reperibilità, così come previsto dal decreto del 18 dicembre 2009 n. 206.
Il controllo delle assenze per malattia del lavoratore pubblico è sicuramente uno dei punti più controversi della riforma del pubblico impiego. La riforma Brunetta ha sicuramente rivoluzionato i rapporti con il datore di lavoro pubblico.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo il DPF 0012567 P-1.2.3.3 del 15 marzo 2010, ha fatto presente che all’articolo 2 del decreto sono state riportate un elenco di patologie escluse dall’obbligo di reperibilità.
Non solo, la disposizione prevede anche l’esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico. Ricordiamo comunque che, in base al testo delle circolari n. 7 e n. 8 del 2008 e 1 del 2009 dello stesso Dipartimento, sono state introdotte delle novità a proposito.
Infatti, oltre a ribadire l’obbligatorietà della visita fiscale, il Dipartimento ha fatto presente che esistono degli elementi di flessibilità al fine di valutare l’esigenza di controllo nell’ottica di non aggravare la spesa pubblica.
In realtà, la discrezionalità, se così si può chiamare, è dettata da esigenze funzionali ed organizzative.
La Pubblica Amministrazione, nel valutare la visita fiscale di controllo per i soggetti con patologie gravi, deve essere in possesso di tutta la documentazione formale. In questo caso è necessario inviare la documentazione relativa alla causa di servizio, alla denuncia di infortunio o all’accertamento legale dell’invalidità.
Nel certificato di malattia deve essere indicato la causa di esenzione. La documentazione deve essere inviata sin dal primo giorno di assenza dal servizio.
Ad ogni modo, la Pubblica Amministrazione, tenendo conto delle esigenze funzionali e organizzative, può decidere, caso per caso, la condotta da seguire.
Così, il controllo può essere inviato a seguito di prolungate assenze o secondo precise indicazioni organizzative da parte dell’ente preposto.





