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Chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 131/E, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti sulle modalità con cui a decorrere dal primo gennaio 2012, i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005 potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a  forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando – oltre all’ordinario plafond di deducibilità di euro 5.164,57 annui – un ulteriore “bonus” corrispondente a euro 2.582,29 annui, sino a concorrenza dell’ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l’importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.

Si ricorda che la possibilità è espressamente riconosciuta dall’art. 8, comma 6, sempre del decreto legislativo n. 252 del 2005.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal  datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR.

In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57,  l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Costituisce eccezione a questo principio il disposto del comma 6 dell’articolo 8 del citato decreto n. 252 del 2005, e come già chiarito con circolare n. 70/E del 2007, la disposizione in esame risponde alla logica di incentivare l’iscrizione alla forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione,  di conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.

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