Chiarimenti sulla possibile deducibilità dei contributi versati volontariamente per la buonuscita e sugli importi che possono essere detratti dal genitore se il figlio che ne beneficia è a suo carico.
In base all’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, si prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, tra i quali i contributi per il riscatto della laurea versati volontariamente per gli anni di università. Così comunica la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2001.
Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita in alcuni casi. Ad esempio, nel caso in cui il figlio, per il quale sono versati i contributi volontari, sia fiscalmente a carico del genitore, al genitore spetta la deduzione dal reddito dell’importo pagato.
Inoltre, in base alla legge 247/2007, sono detraibili nella misura del 19 per cento i contributi versati volontariamente per il riscatto del corso di laurea di un familiare a carico, che non ha ancora iniziato l’attività lavorativa e non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza.
NOTA
I contributi volontari versati per il riscatto del periodo di laurea sono deducibili per intero dal reddito personale solo se versati successivamente al 1° gennaio 2001. Così ha precisato la Cassazione nella pronuncia n. 1569 del 3 febbraio, che ha fornito una interpretazione sistematica degli articoli 13 e 16 del Dlgs 47/2000 e dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir.





